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Document 22019D0198

    Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/198]

    GU L 36 del 7.2.2019, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/198/oj

    7.2.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 36/33


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 86/2017

    del 5 maggio 2017

    che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/198]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/236 della Commissione, del 10 febbraio 2017, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (1).

    (2)

    La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

    (3)

    Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Dopo il punto 122 [Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

    «123.

    32017 R 0236: Regolamento (UE) 2017/236 della Commissione, del 10 febbraio 2017, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 9).»

    Articolo 2

    Il testo del regolamento (UE) 2017/236 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Claude MAERTEN


    (1)  GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 9.

    (*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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