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Document 22019D0198
Decision of the EEA Joint Committee No 86/2017 of 5 May 2017 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2019/198]
Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/198]
Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/198]
GU L 36 del 7.2.2019, p. 33–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/33 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 86/2017
del 5 maggio 2017
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/198]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/236 della Commissione, del 10 febbraio 2017, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 122 [Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:
«123. |
32017 R 0236: Regolamento (UE) 2017/236 della Commissione, del 10 febbraio 2017, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 9).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2017/236 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 9.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.