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Document 22018D0984

Decisione n. 1/2018 del Consiglio di associazione UE—Repubblica di Moldova, del 3 maggio 2018, per quanto riguarda la modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra [2018/984]

ST/1103/2018/INIT

GU L 176 del 12.7.2018, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/984/oj

12.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/21


DECISIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE—REPUBBLICA DI MOLDOVA

del 3 maggio 2018

per quanto riguarda la modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra [2018/984]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE—LA REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in particolare l'articolo 436, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («accordo») è stato firmato il 27 giugno 2014.

(2)

L'articolo 201 dell'accordo dispone che il ravvicinamento progressivo alla legislazione doganale dell'Unione e a una parte del diritto internazionale avvenga nei modi indicati nell'allegato XXVI dell'accordo.

(3)

L'allegato XXVI dell'accordo dispone che il ravvicinamento alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2) debba essere effettuato da parte della Repubblica di Moldova entro tre anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è stato abrogato e, a decorrere dal 1o maggio 2016, sono in vigore nell'Unione le disposizioni sostanziali del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)

In occasione della riunione del sottocomitato doganale UE—Repubblica di Moldova, tenutasi il 6 ottobre 2016, si è concluso che l'allegato XXVI dell'accordo debba essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXVI dell'accordo è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2018

Per il consiglio di associazione

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO

La prima sezione dell'allegato XXVI è modificata come segue:

Il riferimento «regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario» è sostituito dal riferimento «regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione».


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