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Document 22018D0368

Decisione del Comitato misto SEE, n. 146/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/368]

GU L 73 del 15.3.2018, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/368/oj

15.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 73/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 146/2016

DELL’8 LUGLIO 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/368]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2016/585 della Commissione, del 12 febbraio 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12 q (Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 L 0585: Direttiva delegata (UE) 2016/585 della Commissione, del 12 febbraio 2016 (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 12).»

Articolo 2

Il testo della direttiva delegata (UE) 2016/585 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 101 del 16.4.2016, pag. 12.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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