This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22018D0356
Decision of the EEA Joint Committee No 134/2016 of 8 July 2016 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement [2018/356]
Decisione del Comitato misto SEE, n. 134/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/356]
Decisione del Comitato misto SEE, n. 134/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/356]
GU L 73 del 15.3.2018, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 73/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 134/2016
dell’8 luglio 2016
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/356]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/348 della Commissione, del 10 marzo 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 per quanto concerne il tenore minimo del preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da Komagataella pastoris (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Huvepharma EOOD) (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 2zza (Regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 della Commissione) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— |
32016 R 0348: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/348 della Commissione, del 10 marzo 2016 (GU L 65 dell’11.3.2016, pag. 56).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/348 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 65 dell’11.3.2016, pag. 56.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.