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Document 22018A0801(01)
Agreement between the European Union and the Kingdom of Norway on administrative cooperation, combating fraud and recovery of claims in the field of value added tax
Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto
Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto
ST/14390/2017/INIT
GU L 195 del 1.8.2018, p. 3–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2018/1089/oj
1.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/3 |
ACCORDO
tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto
L'UNIONE EUROPEA, di seguito «l'Unione», e
IL REGNO DI NORVEGIA, di seguito «la Norvegia»,
di seguito «le parti»,
DESIDEROSE di garantire la corretta determinazione, valutazione e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e il corretto recupero dei crediti IVA per evitare la doppia imposizione o la non imposizione e combattere la frode IVA,
CONSAPEVOLI del fatto che la lotta contro la frode IVA e l'evasione dell'IVA transfrontaliere esigono una stretta cooperazione tra le autorità competenti incaricate dell'applicazione della normativa in materia,
RICONOSCENDO che la frode IVA e l'evasione dell'IVA transfrontaliere presentano caratteristiche e meccanismi specifici che le distinguono da altri tipi di frode fiscale e richiedono pertanto specifici strumenti giuridici di cooperazione amministrativa, in particolare ai fini dello scambio reciproco di informazioni,
DECISE a contribuire alla rete Eurofisc per lo scambio di informazioni mirate al fine di combattere la frode IVA transfrontaliera, fatte salve le restrizioni a norma del presente accordo,
CONSAPEVOLI del fatto che tutte le parti contraenti dovrebbero applicare le norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali in conformità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, anche nell'ambito di Eurofisc,
CONSIDERANDO che solo la cooperazione internazionale può consentire un'efficace valutazione della corretta applicazione dell'IVA ai servizi di telecomunicazione e radiodiffusione e ai servizi prestati tramite mezzi elettronici,
CONSIDERANDO che, oltre a essere geograficamente vicine, l'Unione e la Norvegia sono partner commerciali dinamici e sono altresì parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), volto a promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno spazio economico europeo omogeneo,
RICONOSCENDO che benché le questioni fiscali non rientrino nell'ambito di applicazione dell'accordo SEE, la cooperazione finalizzata a una più efficace applicazione dell'IVA e al maggiore rispetto delle relative norme è nell'interesse dell'Unione e della Norvegia,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo
Obiettivo del presente accordo è porre in essere il quadro per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'Unione e la Norvegia onde consentire alle autorità incaricate dell'applicazione della legislazione sull'IVA di prestarsi reciproca assistenza per garantire il rispetto di tale legislazione e tutelare il gettito IVA.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente accordo definisce norme e procedure in materia di cooperazione al fine di:
a) |
procedere allo scambio di ogni informazione che possa consentire di accertare correttamente l'IVA, sorvegliarne la corretta applicazione e combattere le frodi a danno dell'IVA; |
b) |
recuperare:
|
2. Il presente accordo non pregiudica l'applicazione delle norme riguardanti la cooperazione amministrativa, la lotta contro le frodi e l'assistenza ai fini del recupero dei crediti IVA tra gli Stati membri dell'Unione.
3. Il presente accordo non pregiudica l'applicazione delle norme sulla reciproca assistenza in materia penale.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) «IVA»: l'imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (2) per l'Unione e l'imposta sul valore aggiunto ai sensi della legge norvegese 19 giugno 2009, n. 58 relativa all'imposta sul valore aggiunto per la Norvegia;
b) «Stato»: uno Stato membro dell'Unione o la Norvegia;
c) «Stati»: gli Stati membri dell'Unione e la Norvegia;
d) «paese terzo»: paese diverso da uno Stato membro dell'Unione e dalla Norvegia;
e) «autorità competente»: l'autorità designata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
f) «ufficio centrale di collegamento»: l'ufficio designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, quale responsabile principale dei contatti per l'applicazione del titolo II o del titolo III;
g) «servizio di collegamento»: qualsiasi ufficio diverso dell'ufficio centrale di collegamento designato come tale a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, per richiedere o accordare reciproca assistenza ai sensi del titolo II o del titolo III;
h) «funzionario competente»: qualsiasi funzionario designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, che può scambiare direttamente informazioni ai sensi del titolo II;
i) «autorità richiedente»: un ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o un funzionario competente che formula una richiesta di assistenza ai sensi del titolo II a nome di un'autorità competente;
j) «autorità richiedente»: un ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato che formula una richiesta ai sensi del titolo III;
k) «autorità interpellata»: l'ufficio centrale di collegamento, il servizio di collegamento o, per quanto riguarda la cooperazione ai sensi del titolo II, il funzionario competente che riceve una richiesta da un'autorità richiedente;
l) «persona»:
i) |
una persona fisica; |
ii) |
una persona giuridica; |
iii) |
ove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica, oppure |
iv) |
qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica, soggetto all'IVA o tenuto al pagamento dei crediti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b); |
m) «comitato congiunto»: il comitato responsabile del buon funzionamento e della corretta attuazione del presente accordo a norma dell'articolo 41;
n) «indagine amministrativa»: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti dagli Stati nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della legislazione sull'IVA;
o) «scambio spontaneo»: la comunicazione occasionale, in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta, di informazioni a un altro Stato;
p) «scambio automatico»: la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate a un altro Stato;
q) «controllo simultaneo»: il controllo coordinato degli obblighi fiscali di uno o più soggetti passivi collegati fra loro organizzato da almeno due Stati che presentano interessi comuni o complementari;
r) «per via elettronica»: mediante attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale) e l'archiviazione di dati e tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o altri mezzi elettromagnetici;
s) «rete CCN/CSI»: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione («CCN») e sull'interfaccia comune di sistema («CSI»), sviluppata dall'Unione per assicurare tutte le trasmissioni per via elettronica tra le autorità competenti nel settore della fiscalità;
t) «servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi prestati per via elettronica»: i servizi quali definiti agli articoli 6 bis, 6 ter e 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (3).
Articolo 4
Organizzazione
1. Ciascuno Stato designa un'autorità competente responsabile dell'applicazione del presente accordo.
2. Ciascuno Stato designa:
a) |
un ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale dell'applicazione del titolo II del presente accordo e |
b) |
un ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale dell'applicazione del titolo III del presente accordo. |
3. Ciascuna autorità competente può designare, direttamente o mediante delega:
a) |
servizi di collegamento incaricati dello scambio diretto di informazioni ai sensi del titolo II del presente accordo; |
b) |
servizi di collegamento incaricati di chiedere o accordare assistenza reciproca ai sensi del titolo III del presente accordo nel quadro delle rispettive competenze territoriali o funzionali specifiche. |
4. Ciascuna autorità competente può designare, direttamente o mediante delega, funzionari competenti che possono scambiare direttamente informazioni in base al titolo II del presente accordo.
5. Gli uffici centrali di collegamento tengono aggiornato l'elenco dei servizi di collegamento e dei funzionari competenti e lo mettono a disposizione degli altri uffici centrali di collegamento.
6. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente invia o riceve una richiesta di assistenza ai sensi del presente accordo, ne informa il proprio ufficio centrale di collegamento.
7. Quando un ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza reciproca che rende necessaria un'azione che non rientra nelle sue competenze, trasmette senza indugio la richiesta al competente ufficio centrale di collegamento o servizio di collegamento e ne informa l'autorità richiedente. In tal caso il termine di cui all'articolo 8 inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa all'ufficio centrale di collegamento o al servizio di collegamento competenti.
8. Ciascuno Stato segnala alla Commissione europea l'autorità competente ai fini del presente accordo entro un mese dalla firma del presente accordo e ne comunica senza indugio ogni eventuale cambiamento. La Commissione europea tiene aggiornato l'elenco delle autorità competenti e lo mette a disposizione del comitato congiunto.
Articolo 5
Accordo sui livelli dei servizi
Un accordo sui livelli dei servizi che garantisca la quantità e la qualità tecnica dei servizi per il funzionamento dei sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni è concluso secondo la procedura stabilita dal comitato congiunto.
Articolo 6
Riservatezza e protezione dei dati personali
1. Qualsiasi informazione ottenuta da uno Stato conformemente al presente accordo è considerata riservata e tutelata allo stesso modo delle informazioni ottenute conformemente al diritto nazionale e, nella misura necessaria alla protezione dei dati personali, in conformità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle eventuali salvaguardie specificate dal diritto dello Stato che fornisce le informazioni.
2. Tali informazioni possono essere comunicate alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) incaricate dell'applicazione della legislazione sull'IVA e ai fini di un corretto accertamento dell'IVA, nonché ai fini dell'applicazione di misure di esecuzione, comprese misure di recupero o cautelari in relazione ai crediti IVA.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate altresì per l'accertamento e l'esecuzione, compreso il recupero di altre imposte e di contributi previdenziali obbligatori. Se rivelano, o permettono di dimostrare, l'esistenza di violazioni della legislazione fiscale, le informazioni scambiate possono essere utilizzate anche per irrogare sanzioni amministrative o penali. Le informazioni possono essere utilizzate solo dalle persone o dalle autorità indicate nell'articolo 2 e unicamente per i fini di cui alle frasi precedenti del presente paragrafo. Dette persone e autorità possono rivelare tali informazioni in udienze pubbliche dinanzi ai tribunali o in decisioni giudiziali.
4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, lo Stato che fornisce le informazioni ne consente l'uso da parte dello Stato che le riceve, sulla base di una richiesta motivata, per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quando l'uso per scopi analoghi sia consentito dalla legislazione dello Stato che fornisce le informazioni. L'autorità interpellata accetta o rifiuta tale richiesta entro un mese.
5. Relazioni, attestati e altri documenti, o copie conformi o estratti degli stessi, ottenuti da uno Stato nell'ambito dell'assistenza prevista dal presente accordo, possono essere addotti come elementi di prova in tale Stato allo stesso titolo di documenti analoghi forniti da un'altra autorità di detto Stato.
6. Le informazioni fornite da uno Stato a un altro Stato possono essere trasmesse da quest'ultimo a un terzo Stato, previa autorizzazione dell'autorità competente da cui provengono. Lo Stato di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dallo Stato che desidera condividere le informazioni.
7. Gli Stati possono trasmettere a paesi terzi le informazioni ottenute in conformità del presente accordo alle condizioni seguenti:
a) |
la trasmissione di informazioni è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato che le trasmette, che attua l'articolo 25 della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, soprattutto per quanto riguarda il livello di protezione adeguato garantito dal paese terzo in questione; |
b) |
l'autorità competente da cui provengono le informazioni ha acconsentito a tale comunicazione; |
c) |
la trasmissione è permessa da accordi di assistenza tra lo Stato che trasmette le informazioni e il paese terzo in questione. |
8. Quando uno Stato riceve informazioni da un paese terzo, gli Stati possono scambiare tali informazioni, ove ciò sia consentito dagli accordi di assistenza con il paese terzo in questione.
9. Ciascuno Stato notifica immediatamente agli altri Stati interessati qualsiasi violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie delle regole di protezione dei dati personali, nonché tutte le eventuali sanzioni e azioni correttive imposte.
10. Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono accedere a tali informazioni soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI.
TITOLO II
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E LOTTA CONTRO LA FRODE
CAPO 1
Scambio di informazioni su richiesta
Articolo 7
Scambio di informazioni e indagini amministrative
1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), in relazione a uno o più casi specifici.
2. Ai fini della comunicazione di informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata fa eseguire le indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni in oggetto.
3. La richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa a un'indagine amministrativa. Se l'autorità interpellata ritiene che le indagini amministrative non siano necessarie, ne comunica immediatamente i motivi all'autorità richiedente.
4. L'autorità interpellata che rifiuti un'indagine amministrativa relativa agli importi dichiarati da un soggetto passivo in relazione alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi di cui all'allegato, effettuate da un soggetto passivo stabilito nello Stato dell'autorità interpellata e imponibili nello Stato dell'autorità richiedente, comunica all'autorità richiedente almeno le date e i valori di tutte le pertinenti cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due anni dal soggetto passivo nello Stato dell'autorità richiedente.
5. Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l'indagine amministrativa richiesta l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato.
6. Su richiesta dell'autorità richiedente l'autorità interpellata le trasmette, sotto forma di relazioni, di attestati e di qualsiasi altro documento, o di copie conformi o estratti degli stessi, tutte le informazioni pertinenti che si è procurata o di cui dispone, nonché i risultati delle indagini amministrative.
7. I documenti originali sono trasmessi soltanto ove ciò non sia vietato dalle disposizioni vigenti nello Stato dell'autorità interpellata.
Articolo 8
Termine per la comunicazione di informazioni
1. L'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 7 quanto prima e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, se le informazioni di cui trattasi sono già in possesso dell'autorità interpellata, il termine è ridotto a un periodo massimo di un mese.
2. Per alcune categorie di casi specifici, tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli di cui al paragrafo 1.
3. Qualora non possa rispondere alla richiesta entro il termine di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità interpellata informa immediatamente per iscritto l'autorità richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine indicando quando ritiene che le sarà possibile dar seguito alla richiesta.
CAPO 2
Scambio di informazioni senza preventiva richiesta
Articolo 9
Tipi di scambio di informazioni
Lo scambio di informazioni senza preventiva richiesta è spontaneo, conformemente all'articolo 10, o automatico, conformemente all'articolo 11.
Articolo 10
Scambio spontaneo di informazioni
L'autorità competente di uno Stato trasmette senza preventiva richiesta all'autorità competente di un altro Stato le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che non sono state trasmesse ai sensi dello scambio automatico di cui all'articolo 11 e di cui sono a conoscenza, nei seguenti casi:
a) |
se la tassazione deve aver luogo nello Stato di destinazione e se le informazioni provenienti dallo Stato di origine sono necessarie all'efficacia del sistema di controllo dello Stato di destinazione; |
b) |
se uno Stato ha motivo di credere che nell'altro Stato è stata o potrebbe essere stata violata la legislazione sull'IVA; |
c) |
se esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nell'altro Stato. |
Articolo 11
Scambio automatico di informazioni
1. Le categorie di informazioni oggetto di scambio automatico sono stabilite dal comitato congiunto in conformità dell'articolo 41.
2. Uno Stato può astenersi dal partecipare allo scambio automatico di una o più categorie di informazioni di cui al paragrafo 1 quando la raccolta delle informazioni ai fini di tale scambio comporterebbe l'imposizione di nuovi obblighi ai debitori dell'IVA o di sproporzionati oneri amministrativi allo Stato.
3. Ciascuno Stato notifica per iscritto al comitato congiunto la propria decisione, adottata a norma del paragrafo precedente.
CAPO 3
Altre forme di cooperazione
Articolo 12
Notifica amministrativa
1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica al destinatario, conformemente alle norme sulla notifica di atti analoghi vigenti nel proprio Stato, tutti gli atti e le decisioni delle autorità richiedenti relativi all'applicazione della legislazione sull'IVA nello Stato dell'autorità richiedente.
2. La richiesta di notifica, che precisa il contenuto dell'atto o della decisione da notificare, indica il nome, l'indirizzo e ogni altro elemento utile per l'identificazione del destinatario.
3. L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica e, in particolare, della data in cui la decisione o l'atto sono stati notificati al destinatario.
Articolo 13
Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative
1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, e secondo le modalità fissate da quest'ultima, l'autorità interpellata può consentire a funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di essere presenti negli uffici dell'autorità interpellata o in qualsiasi altro luogo in cui tali autorità esercitano le proprie funzioni, al fine di scambiare le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui possono accedere i funzionari dell'autorità interpellata, ne è fornita copia ai funzionari dell'autorità richiedente.
2. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, e secondo le modalità fissate da quest'ultima, l'autorità interpellata può consentire a funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di essere presenti durante le indagini amministrative svolte nel territorio dello Stato dell'autorità interpellata al fine di scambiare le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). Tali indagini amministrative sono svolte esclusivamente dai funzionari dell'autorità interpellata. I funzionari dell'autorità richiedente non esercitano i poteri di indagine conferiti ai funzionari dell'autorità interpellata. Possono tuttavia avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per il tramite dei funzionari dell'autorità interpellata ed esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'indagine amministrativa.
3. I funzionari dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
Articolo 14
Controlli simultanei
1. Gli Stati possono convenire di procedere a controlli simultanei nel caso in cui ritengano che tali controlli siano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato.
2. Uno Stato individua autonomamente i soggetti passivi sui quali intende proporre un controllo simultaneo. L'autorità competente di detto Stato informa l'autorità competente dell'altro Stato interessato circa i casi proposti per un controllo simultaneo. Per quanto possibile, motiva la sua scelta fornendo le informazioni che l'hanno determinata. Indica il periodo di tempo durante il quale occorre eseguire detti controlli.
3. Un'autorità competente che riceve la proposta di controllo simultaneo conferma all'autorità omologa il proprio assenso o comunica il proprio rifiuto motivato in linea di massima entro due settimane, e al più tardi entro un mese, dal ricevimento della proposta.
4. Le autorità competenti interessate designano un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.
CAPO 4
Eurofisc
Articolo 15
Partecipazione della Norvegia a Eurofisc
1. Al fine di poter promuovere e facilitare la cooperazione multilaterale nella lotta contro le frodi in materia di IVA, la Norvegia è invitata a partecipare alla rete denominata Eurofisc, di cui al capo X del regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (4), alle condizioni previste dal presente capo.
2. La partecipazione della Norvegia a Eurofisc non consente l'accesso dei funzionari di collegamento di Eurofisc designati dall'autorità competente di uno Stato alle basi di dati dell'altro Stato.
Articolo 16
Funzionari di collegamento di Eurofisc
1. L'autorità competente della Norvegia designa almeno un funzionario di collegamento di Eurofisc responsabile dello scambio di informazioni negli ambiti di attività di Eurofisc cui partecipa la Norvegia.
2. I funzionari di collegamento di Eurofisc sono funzionari competenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4. Essi continuano a rispondere esclusivamente alle loro amministrazioni nazionali.
3. I funzionari di collegamento di Eurofisc della Norvegia non sono designati quali coordinatori dell'ambito di attività di Eurofisc o alla presidenza di Eurofisc e non partecipano ad alcuna procedura di votazione prevista dal regolamento interno di Eurofisc.
CAPO 5
Disposizioni generali
Articolo 17
Condizioni relative allo scambio di informazioni
1. L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o una notifica amministrativa di cui all'articolo 12, a condizione che:
a) |
il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate dall'autorità richiedente non impongano all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo; |
b) |
l'autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete, che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito. |
2. Il presente accordo non impone di far effettuare indagini o di trasmettere informazioni su un caso determinato quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato che dovrebbe fornire le informazioni non consentano a detto Stato di effettuare tali indagini né di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le proprie esigenze.
3. L'autorità interpellata può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, l'autorità richiedente non sia in grado di fornire informazioni equivalenti. Tale rifiuto motivato è comunicato al comitato congiunto dall'autorità interpellata.
4. La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico.
5. I paragrafi 2, 3 e 4 non possono in nessun caso essere interpretati nel senso di autorizzare l'autorità interpellata a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona giuridica.
6. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di assistenza.
Articolo 18
Feedback
L'autorità competente che fornisce informazioni a norma degli articoli 7 o 10 può chiedere all'autorità competente che riceve le informazioni di inviare un feedback. Laddove tale richiesta sia formulata, l'autorità competente che riceve le informazioni, fatte salve le norme sul segreto fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato, invia il feedback il più rapidamente possibile a condizione che ciò non imponga un onere amministrativo eccessivo.
Articolo 19
Regime linguistico
Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica e la documentazione acclusa, sono formulate in una lingua convenuta tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente.
Articolo 20
Statistiche
Entro il 30 giugno di ogni anno le parti trasmettono al comitato congiunto, per via elettronica, un elenco dei dati statistici sull'applicazione del presente titolo.
Articolo 21
Moduli standard e mezzi di comunicazione
1. Le informazioni comunicate a norma degli articoli 7, 10, 11, 12 e 18 e le statistiche trasmesse a norma dell'articolo 20 sono inviate utilizzando un modulo standard di cui all'articolo 41, paragrafo 2, lettera d).
2. I moduli standard sono inviati, entro i limiti del possibile, per via elettronica.
3. Qualora la richiesta non sia stata presentata interamente tramite i sistemi elettronici, l'autorità interpellata accusa ricevuta della richiesta per via elettronica quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
4. Qualora un'autorità abbia ricevuto una richiesta di informazioni di cui non è il destinatario previsto, ne informa il mittente per via elettronica senza indugio e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
TITOLO III
ASSISTENZA IN MATERIA DI RECUPERO
CAPO 1
Scambio di informazioni
Articolo 22
Richiesta di informazioni
1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni che possono prevedibilmente aiutare l'autorità richiedente a recuperare i crediti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).
Ai fini della comunicazione di dette informazioni, l'autorità interpellata fa eseguire le indagini amministrative necessarie per ottenerle.
2. L'autorità interpellata non è tenuta a trasmettere informazioni:
a) |
che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi per proprio conto; |
b) |
che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; |
c) |
la cui divulgazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato dell'autorità interpellata. |
3. Il paragrafo 2 non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare l'autorità interpellata a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.
4. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di informazioni.
Articolo 23
Scambio di informazioni senza preventiva richiesta
Qualora un rimborso di dazi o imposte riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato al cui territorio si applica il presente accordo, lo Stato cui spetta effettuare il rimborso può informare lo Stato di stabilimento o di residenza del rimborso pendente.
Articolo 24
Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative
1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, e secondo le modalità fissate da quest'ultima, al fine di promuovere l'assistenza reciproca prevista dal presente titolo i funzionari autorizzati dall'autorità richiedente possono:
a) |
essere presenti negli uffici in cui funzionari dello Stato interpellato esercitano le proprie funzioni; |
b) |
essere presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato interpellato. |
c) |
assistere i funzionari competenti dello Stato interpellato nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali in corso in tale Stato. |
2. Ove consentito dalla legislazione applicabile nello Stato interpellato, l'accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), può prevedere che i funzionari dell'autorità richiedente interroghino le persone ed esaminino i registri.
3. I funzionari autorizzati dall'autorità richiedente che si avvalgono della possibilità offerta dai paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
CAPO 2
Assistenza per la notifica di documenti
Articolo 25
Domanda di notifica di alcuni documenti relativi ai crediti
1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica al destinatario tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti un credito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o il suo recupero, provenienti dallo Stato dell'autorità richiedente.
La domanda di notifica è accompagnata da un modulo standard contenente almeno le seguenti informazioni:
a) |
nome, indirizzo e altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario; |
b) |
obiettivo della notifica e termine entro il quale deve essere effettuata; |
c) |
descrizione del documento allegato nonché natura e importo del credito; |
d) |
nome, indirizzo e altri estremi riguardanti:
|
2. L'autorità richiedente presenta una domanda di notifica ai sensi del presente articolo solo qualora non sia in grado di provvedere alla notifica conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione nello proprio Stato o qualora tale notifica dia luogo a difficoltà eccessive.
3. L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla domanda di notifica e, in particolare, della data di notifica del documento al destinatario.
Articolo 26
Modalità di notifica
1. L'autorità interpellata provvede affinché la notifica nello Stato interpellato sia effettuata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative nazionali applicabili.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica qualsiasi altra forma di notifica effettuata da un'autorità competente dello Stato richiedente in conformità delle norme in esso vigenti.
Un'autorità competente stabilita nello Stato richiedente può notificare direttamente, per raccomandata o per posta elettronica, qualsiasi documento a una persona stabilita in un altro Stato al cui territorio si applica il presente accordo.
CAPO 3
Misure di recupero o misure cautelari
Articolo 27
Domanda di recupero
1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata procede al recupero dei crediti oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente.
2. L'autorità richiedente invia all'autorità interpellata, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.
Articolo 28
Condizioni che disciplinano le domande di recupero
1. L'autorità richiedente non può presentare una domanda di recupero se e finché il credito e/o il titolo che ne consente l'esecuzione sono contestati nel proprio Stato, tranne nei casi in cui si applica l'articolo 31, paragrafo 4, terzo comma.
2. Prima che l'autorità richiedente presenti una domanda di recupero, si applicano le procedure di recupero adeguate disponibili nello Stato di tale autorità, tranne nei casi seguenti:
a) |
quando è ovvio che non vi sono beni utili al recupero in tale Stato o che tali procedure non porteranno al pagamento integrale del credito e l'autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nello Stato dell'autorità interpellata; |
b) |
quando il ricorso a tali procedure nello Stato dell'autorità richiedente provocherebbe difficoltà eccessive. |
Articolo 29
Titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata e altri documenti di accompagnamento
1. Le domande di recupero sono accompagnate da un titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata.
Il titolo uniforme che consente l'esecuzione rispecchia nella sostanza il contenuto del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente e costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari nello Stato dell'autorità interpellata. Nessun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione è richiesto in tale Stato.
Il titolo uniforme che consente l'esecuzione contiene almeno le seguenti informazioni:
a) |
informazioni utili ai fini dell'identificazione del titolo iniziale che consente l'esecuzione, una descrizione del credito, ivi compresa la natura dello stesso, il periodo interessato, tutte le date utili per il processo di esecuzione, nonché l'importo del credito e le sue varie componenti, come il capitale, gli interessi maturati ecc.; |
b) |
nome e altri dati utili ai fini dell'identificazione del debitore; |
c) |
nome, indirizzo e altri estremi riguardanti:
|
2. La domanda di recupero di un credito può essere corredata di altri documenti relativi al credito rilasciati dallo Stato dell'autorità richiedente.
Articolo 30
Esecuzione della domanda di recupero
1. Ai fini del recupero nello Stato dell'autorità interpellata, ogni credito per il quale è stata presentata una domanda di recupero è trattato come un credito di tale Stato, salvo diversa disposizione del presente accordo. L'autorità interpellata esercita le competenze conferitele e si avvale delle procedure previste dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato applicabili ai medesimi crediti, salvo diversa disposizione del presente accordo.
Lo Stato dell'autorità interpellata non è tenuto a concedere ai crediti dei quali si chiede il recupero le preferenze accordate per crediti analoghi sorti nello Stato dell'autorità interpellata, salvo diverso accordo o diversa disposizione nella legislazione di tale Stato. Lo Stato che, nell'eseguire il presente accordo, conceda preferenze ai crediti sorti in un altro Stato non può, alle stesse condizioni, rifiutare di accordare le stesse preferenze ai medesimi crediti o a crediti analoghi di altri Stati membri dell'Unione.
Lo Stato dell'autorità interpellata recupera il credito nella propria valuta.
2. L'autorità interpellata informa con la dovuta diligenza l'autorità richiedente del seguito dato alla domanda di recupero.
3. A partire dalla data in cui riceve la domanda di recupero, l'autorità interpellata applica gli interessi di mora previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili ai propri crediti.
4. Se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili lo consentono, l'autorità interpellata può concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale e può applicare i relativi interessi. Essa informa l'autorità richiedente di qualsiasi decisione in tal senso.
5. Fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 1, l'autorità interpellata trasferisce all'autorità richiedente gli importi recuperati in relazione al credito e gli interessi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
Articolo 31
Controversie
1. Le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata, nonché le controversie riguardanti la validità di una notifica effettuata da un'autorità richiedente rientrano nella competenza degli organismi competenti dello Stato dell'autorità richiedente. Se nel corso della procedura di recupero un soggetto interessato contesta il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata, quest'ultima informa tale soggetto che l'azione deve essere da esso promossa dinanzi all'organo competente dello Stato dell'autorità richiedente in conformità delle norme di legge in esso vigenti.
2. Le controversie concernenti le misure esecutive adottate nello Stato dell'autorità interpellata o la validità di una notifica effettuata da un'autorità dello Stato interpellato sono portate dinanzi all'organo competente di tale Stato in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti.
3. Se è stata promossa un'azione di cui al paragrafo 1, l'autorità richiedente ne informa l'autorità interpellata e indica gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione.
4. Non appena riceve le informazioni di cui al paragrafo 3 dall'autorità richiedente o dal soggetto interessato, l'autorità interpellata sospende la procedura di esecuzione per quanto riguarda la parte contestata del credito in attesa della decisione dell'organo competente in materia, salvo domanda contraria formulata dall'autorità richiedente ai sensi del terzo comma del presente paragrafo.
Su domanda dell'autorità richiedente, o se lo ritiene altrimenti necessario, e fatto salvo l'articolo 33, l'autorità interpellata può adottare misure cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari applicabili lo consentono.
L'autorità richiedente può chiedere all'autorità interpellata, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel proprio Stato, di recuperare un credito contestato o la parte contestata di un credito se le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato dell'autorità interpellata lo consentono. Le domande di questo tipo devono essere motivate. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente a ogni compensazione dovuta, in conformità della legislazione in vigore nello Stato dell'autorità interpellata.
Se lo Stato dell'autorità richiedente e lo Stato dell'autorità interpellata hanno avviato una procedura amichevole, e l'esito della procedura può incidere sul credito per il quale è stata richiesta l'assistenza, le misure di recupero sono sospese o interrotte fino alla conclusione della procedura, a meno che si tratti di un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza. Se le misure di recupero sono sospese o interrotte, si applica il secondo comma.
Articolo 32
Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero
1. L'autorità richiedente informa immediatamente l'autorità interpellata di qualsiasi modifica apportata alla propria domanda di recupero o del ritiro della stessa, precisando i motivi della modifica o del ritiro.
2. Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione dell'organo competente di cui all'articolo 31, paragrafo 1, l'autorità richiedente trasmette tale decisione corredata di un nuovo titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata. L'autorità interpellata prosegue quindi la procedura di recupero sulla base del nuovo titolo.
Le misure di recupero o le misure cautelari già adottate sulla base del titolo uniforme originale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata possono continuare sulla base del nuovo titolo, a meno che la modifica della domanda sia dovuta all'invalidità del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente o del titolo uniforme originale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata.
Gli articoli 29 e 31 si applicano in relazione al nuovo titolo.
Articolo 33
Domanda di misure cautelari
1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata procede all'adozione di misure cautelari, se consentito dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente, purché l'adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, in base alla legislazione e alle prassi amministrative dello Stato dell'autorità richiedente.
Il documento redatto, se del caso, ai fini dell'adozione di misure cautelari nello Stato dell'autorità richiedente e relativo al credito per il quale è domandata l'assistenza reciproca è allegato alla domanda di misure cautelari nello Stato dell'autorità interpellata. Tale documento non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nello Stato dell'autorità interpellata.
2. La domanda di misure cautelari può essere corredata di altri documenti relativi al credito.
Articolo 34
Disposizioni che disciplinano la domanda di misure cautelari
Per l'attuazione dell'articolo 33 si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 27, paragrafo 2, l'articolo 30, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 31 e 32.
Articolo 35
Limitazioni agli obblighi dell'autorità interpellata
1. L'autorità interpellata non è tenuta ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da 27 a 33 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà di ordine economico o sociale nello Stato dell'autorità interpellata, purché le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti in detto Stato consentano tale eccezione per i crediti nazionali.
2. L'autorità interpellata non è tenuta ad accordare l'assistenza prevista all'articolo 22 e agli articoli da 24 a 33 se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 22, 24, 25, 27 o 33 si riferisce a crediti che risalgono a più di cinque anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato dell'autorità richiedente alla data della suddetta domanda iniziale.
Tuttavia, qualora il credito o il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente siano oggetto di contestazione, il periodo di cinque anni decorre dalla data in cui nello Stato dell'autorità richiedente si stabilisce che il credito o il titolo che consente l'esecuzione non possono più essere oggetto di contestazione.
Inoltre, nei casi in cui una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale è stato concesso dallo Stato dell'autorità richiedente, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza dell'intero termine di pagamento.
Tuttavia, in tali casi l'autorità interpellata non è tenuta a concedere assistenza per i crediti che risalgono a più di dieci anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato dell'autorità richiedente.
3. Uno Stato non è tenuto a concedere assistenza se l'importo totale dei crediti contemplati dal presente accordo per i quali è richiesta assistenza è inferiore a 1 500 EUR.
4. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.
Articolo 36
Problemi concernenti la prescrizione
1. I problemi concernenti i termini di prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nello Stato dell'autorità richiedente.
2. Con riguardo alla sospensione, all'interruzione o alla proroga dei termini di prescrizione, si considera che gli atti di recupero effettuati dall'autorità interpellata, o per conto della stessa, in conformità di una domanda di assistenza che hanno l'effetto di sospendere, interrompere o prorogare i termini di prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato dell'autorità interpellata abbiano lo stesso effetto nello Stato dell'autorità richiedente, a condizione che sia previsto l'effetto corrispondente secondo le norme di legge vigenti in quest'ultimo.
Se la sospensione, l'interruzione o la proroga dei termini di prescrizione non è possibile secondo le norme di legge vigenti nello Stato dell'autorità interpellata, gli atti di recupero effettuati dall'autorità interpellata, o per conto della stessa, in conformità della domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dall'autorità richiedente o per conto della stessa nel proprio Stato, avrebbero avuto l'effetto di sospendere, interrompere o prorogare i termini di prescrizione secondo le norme di legge di tale Stato, si considerano, a questo effetto, compiuti in quest'ultimo Stato.
Il primo e il secondo comma non pregiudicano il diritto dello Stato dell'autorità richiedente di prendere provvedimenti che hanno l'effetto di sospendere, interrompere o prorogare i termini di prescrizione in conformità delle norme di legge vigenti in tale Stato.
3. L'autorità richiedente e l'autorità interpellata si informano a vicenda di qualsiasi provvedimento che interrompe, sospende o proroga i termini di prescrizione del credito per il quale sono chieste le misure di recupero o le misure cautelari o che può produrre tale effetto.
Articolo 37
Spese
1. Oltre agli importi di cui all'articolo 30, paragrafo 5, l'autorità interpellata tenta di recuperare dalla persona interessata e trattiene le spese da essa sostenute in connessione con il recupero, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari del proprio Stato.
2. Gli Stati rinunciano tra loro a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca che si prestino in applicazione del presente accordo.
Tuttavia, qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, riguardi spese molto elevate o si ricolleghi alla lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, lo Stato dell'autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato dell'autorità interpellata, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo che consente l'esecuzione e/o l'adozione di misure cautelari emesso dall'autorità richiedente.
CAPO 4
Disposizioni generali che disciplinano tutti i tipi di domande di assistenza
Articolo 38
Regime linguistico
1. Tutte le domande di assistenza, i moduli standard per la notifica e i titoli uniformi che consentono l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata sono inviati o corredati della traduzione nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato dell'autorità interpellata. Il fatto che alcune loro parti siano redatte in una lingua diversa dalla lingua ufficiale, o da una delle lingue ufficiali, di tale Stato, non pregiudica la loro validità o la validità della procedura, nella misura in cui l'altra lingua sia una lingua convenuta dagli Stati interessati.
2. I documenti per i quali è necessaria una notifica a norma dell'articolo 25 possono essere trasmessi all'autorità interpellata in una lingua ufficiale dello Stato dell'autorità richiedente.
3. Se una richiesta è corredata di documenti diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità interpellata può, se del caso, chiedere all'autorità richiedente la traduzione di tali documenti nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato dell'autorità interpellata o in una qualsiasi altra lingua convenuta dagli Stati interessati.
Articolo 39
Statistiche
Entro il 30 giugno di ogni anno le parti trasmettono al comitato congiunto, per via elettronica, un elenco dei dati statistici sull'applicazione del presente titolo.
Articolo 40
Moduli standard e mezzi di comunicazione
1. Le domande di informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, le domande di notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 1, le domande di recupero di cui all'articolo 27, paragrafo 1, le domande di misure cautelari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e la comunicazione di dati statistici di cui all'articolo 39 sono inviate per via elettronica utilizzando un modulo standard, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici. Nella misura del possibile, questi moduli sono utilizzati anche per tutte le comunicazioni successive inerenti alla domanda.
Sono da inviare per via elettronica, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici, anche il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata, il documento che consente l'adozione di misure cautelari nello Stato dell'autorità richiedente e gli altri documenti di cui agli articoli 29 e 33.
Se del caso, i moduli standard possono essere accompagnati da relazioni, attestati e qualsiasi altro documento, o copie conformi o estratti degli stessi, che sono ugualmente inviati per via elettronica, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici.
I moduli standard e la comunicazione per via elettronica possono essere utilizzati anche ai fini dello scambio di informazioni a norma dell'articolo 23.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle informazioni e alla documentazione ottenute tramite la presenza di funzionari negli uffici amministrativi di un altro Stato o la partecipazione alle indagini amministrative in un altro Stato in conformità dell'articolo 24.
3. Il fatto che la comunicazione non sia effettuata per via elettronica o mediante i moduli standard non pregiudica la validità delle informazioni ottenute né delle misure adottate nell'esecuzione di una domanda di assistenza.
4. La rete di comunicazione elettronica e i moduli standard adottati per l'attuazione del presente accordo possono essere utilizzati anche per l'assistenza riguardante il recupero di crediti diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), se tale assistenza è possibile a norma di altri strumenti bilaterali o multilaterali giuridicamente vincolanti in materia di cooperazione amministrativa tra gli Stati.
5. Finché, e nella misura in cui, il comitato congiunto non adotti modalità di applicazione per l'attuazione del presente titolo, le autorità competenti ricorrono alle modalità, compresi i moduli standard, attualmente seguite per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE del Consiglio (5), in cui il termine «Stato membro» viene interpretato in modo da comprendere la Norvegia.
Fatto salvo il comma precedente, lo Stato dell'autorità interpellata utilizza l'euro per trasferire gli importi recuperati allo Stato dell'autorità richiedente, salvo altrimenti convenuto tra gli Stati interessati. Gli Stati la cui moneta ufficiale non è l'euro convengono con la Norvegia la valuta per il trasferimento degli importi recuperati e la notificano al comitato congiunto.
TITOLO IV
ATTUAZIONE E APPLICAZIONE
Articolo 41
Comitato congiunto
1. Le parti istituiscono un comitato congiunto composto da rappresentanti delle parti. Il comitato congiunto assicura il corretto funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo.
2. Il comitato congiunto formula raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo e adotta decisioni volte a:
a) |
determinare la periodicità, le modalità pratiche e le esatte categorie di informazioni oggetto di scambio automatico di cui all'articolo 11; |
b) |
riesaminare i risultati dello scambio automatico di informazioni per ciascuna categoria stabilita a norma della lettera a), in modo da garantire che questo tipo di scambio abbia luogo solo quando rappresenta il mezzo più efficace per lo scambio delle informazioni; |
c) |
definire nuove categorie di informazioni da scambiare a norma dell'articolo 11 qualora lo scambio automatico risultasse essere il mezzo di cooperazione più efficace; |
d) |
adottare il modulo standard per la comunicazione di informazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 40, paragrafo 1; |
e) |
stabilire ciò che sarà trasmesso attraverso la rete CCN/CSI o altri mezzi; |
f) |
stabilire l'importo e le modalità del contributo finanziario che la Norvegia dovrà versare al bilancio generale dell'Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione ai sistemi di informazione europei, tenendo conto delle decisioni di cui ai punti d) ed e); |
g) |
adottare le norme di applicazione delle modalità pratiche relative all'organizzazione dei contatti tra gli uffici centrali di collegamento e i servizi di collegamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera b); |
h) |
stabilire le modalità pratiche relative agli uffici centrali di collegamento per l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 5; |
i) |
adottare le norme di applicazione relative alla conversione delle somme da recuperare e al trasferimento delle somme recuperate; |
j) |
adottare la procedura per la conclusione dell'accordo sui livelli dei servizi di cui all'articolo 5; |
k) |
modificare i riferimenti ad atti giuridici dell'Unione e della Norvegia contenuti nel presente accordo. |
3. Il comitato congiunto delibera all'unanimità. Le decisioni del comitato congiunto sono vincolanti per le parti. Il comitato congiunto adotta il proprio regolamento interno.
4. Il comitato congiunto si riunisce almeno una volta ogni due anni. Ciascuna parte può chiedere che sia convocata una riunione. Il comitato congiunto è presieduto, a turno, da una delle parti. La data, il luogo e l'ordine del giorno delle riunioni sono stabiliti di comune intesa tra le parti.
5. Se una parte desidera rivedere il presente accordo, ne presenta proposta al comitato congiunto, che formulerà raccomandazioni al riguardo, in particolare per l'avvio di negoziati secondo le norme per i negoziati internazionali delle parti.
Articolo 42
Risoluzione delle controversie
Eventuali controversie tra le parti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono risolte tramite consultazione nell'ambito del comitato congiunto. Le parti forniscono al comitato congiunto le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della questione, al fine di risolvere la controversia.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 43
Ambito di applicazione territoriale
Il presente accordo si applica al territorio della Norvegia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 1-2 della legge norvegese 19 giugno 2009, n. 58 relativa all'imposta sul valore aggiunto, e ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in essi stabilite, a eccezione dei territori di cui all'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE.
Articolo 44
Entrata in vigore, durata e denuncia
1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure giuridiche interne.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle parti può notificare per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di notifica.
4. Le notifiche a norma del presente articolo sono inviate, nel caso dell'Unione, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione e, nel caso della Norvegia, al ministero degli Affari esteri.
Articolo 45
Allegato
L'allegato del presente accordo ne costituisce parte integrante.
Articolo 46
Rapporto con accordi o intese bilaterali o multilaterali tra gli Stati
Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli strumenti bilaterali o multilaterali giuridicamente vincolanti riguardanti la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto conclusi tra uno o più Stati membri dell'Unione e la Norvegia, qualora le disposizioni di detti strumenti risultassero incompatibili con quelle del presente accordo.
Articolo 47
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto in due originali rispettivamente in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, francese, finlandese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca, svedese, ungherese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 48
Estensione del presente accordo a nuovi Stati membri dell'Unione
Quando un paese diventa uno Stato membro dell'Unione, il testo del presente accordo nella lingua, quale è stabilita dal Consiglio dell'Unione, del nuovo Stato membro che diviene parte dell'accordo stesso viene autenticato previo scambio di lettere tra l'Unione e la Norvegia.
Съставено в София на шести февруари две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Sofía, el seis de febrero de dos mil dieciocho.
V Sofii dne šestého února dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Sofia den sjette februar to tusind og atten.
Geschehen zu Sofia am sechsten Februar zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta veebruarikuu kuuendal päeval Sofias.
Έγινε στη Σόφια, στις έξι Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Sofia on the sixth day of February in the year two thousand and eighteen.
Fait à Sofia, le six février deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Sofiji šestog veljače godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Sofia, addì sei febbraio duemiladiciotto.
Sofijā, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada sestajā februārī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų vasario šeštą dieną Sofijoje.
Kelt Szófiában, a kétezer-tizennyolcadik év február havának hatodik napján.
Magħmul f'Sofija fis-sitt jum ta’ Frar fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Sofia, zes februari tweeduizend achttien.
Sporządzono w Sofii dnia szóstego lutego dwa tysiące osiemnastego roku.
Feito em Sófia, em seis de fevereiro de dois mil e dezoito.
Întocmit la Sofia, la șase februarie două mii optsprezece.
V Sofii šiesteho februára dvetisícosemnásť.
V Sofiji, dne šestega februarja leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Sofiassa kuudentena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Sofia den sjätte februari år tjugohundraarton.
Utferdiget i Sofia, den sjette februar totusenogatten.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
For Den europeiske union
За Кралство Норвегия
Por el Reino de Noruega
Za Norské království
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Norra Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας
For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Za Kraljevinu Norvešku
Per il Regno di Norvegia
Norvēģijas Karalistes vārdā –
Norvegijos Karalystės vardu
A Norvég Királyság részéről
Għar-Renju tan-Norveġja
Voor het Koninkrijk Noorwegen
W imieniu Królestwa Norwegii
Pelo Reino da Noruega
Pentru Regatul Norvegiei
Za Nórske kráľovstvo
Za Kraljevino Norveško
Norjan kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Norge
For Kongeriket Norge
(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(2) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).
(5) Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi a cui si applica l'articolo 7, paragrafo 4:
1) |
importazioni di valore trascurabile (articolo 23 della direttiva 2009/132/CE del Consiglio (1)); |
2) |
servizi relativi a beni immobili (articolo 47 della direttiva 2006/112/CE); |
3) |
servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi prestati per via elettronica (articolo 3, lettera t), del presente accordo). |
(1) Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5).