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Document 22017D2047

Decisione del Comitato misto SEE n. 97/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE [2017/2047]

GU L 300 del 16.11.2017, p. 49–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2047/oj

16.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 97/2016

del 29 aprile 2016

che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE [2017/2047]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (1), rettificata dalla GU L 114 del 5.5.2015, pag. 24.

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (3).

(4)

La direttiva 2014/24/UE abroga la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(5)

La direttiva 2014/25/UE abroga la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(6)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XVI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XVI dell'accordo, comprese le appendici da 1 a 14 dello stesso allegato, è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi della direttiva 2014/23/UE, rettificata dalla GU L 114 del 5.5.2015, pag. 24, della direttiva 2014/24/UE e della direttiva 2014/25/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.

(2)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

(3)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

(4)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(5)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

L'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE, comprese le appendici da 1 a 14 dello stesso allegato, è modificato come specificato nei seguenti articoli.

Articolo 1

Nel paragrafo 1 degli adattamenti settoriali, i termini «2004/17/CE e 2004/18/CE» sono sostituiti da «2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE».

Articolo 2

Il punto 2 (direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«2.

32014 L 0024: Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

i riferimenti all'articolo 107 del TFUE si intendono come riferimenti all'articolo 61 dell'accordo SEE.

b)

I riferimenti all'articolo 346 del TFUE si intendono come riferimenti all'articolo 123 dell'accordo SEE.

c)

Gli allegati I, III e XI sono integrati dalle appendici da 1 a 3 del presente allegato.

d)

All'articolo 73, i termini “dai trattati e dalla presente direttiva come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE” vanno letti “dall'accordo SEE e dalla presente direttiva come riconosciuto dalla Corte EFTA in un procedimento a norma dell'articolo 31 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”.

e)

L'articolo 25 non si applica.

f)

Nell'allegato X, i riferimenti alle convenzioni OIL non si applicano al Liechtenstein. Il Liechtenstein garantisce tuttavia il rispetto di norme equivalenti a quelle stabilite nelle convenzioni OIL elencate nell'allegato X.»

Articolo 3

Il punto 4 (direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«4.

32014 L 0025: Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

i riferimenti all'articolo 107 del TFUE si intendono come riferimenti all'articolo 61 dell'accordo SEE.

b)

Gli articoli 43, 85 e 86 non si applicano.

c)

I riferimenti all'articolo 346 del TFUE si intendono come riferimenti all'articolo 123 dell'accordo SEE.

d)

All'articolo 90, i termini “dai trattati e dalla presente direttiva come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE” vanno letti “dall'accordo SEE e dalla presente direttiva come riconosciuto dalla Corte EFTA in un procedimento a norma dell'articolo 31 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”.

e)

Nell'allegato XIV, i riferimenti alle convenzioni OIL non si applicano al Liechtenstein. Il Liechtenstein garantisce tuttavia il rispetto di norme equivalenti a quelle stabilite nelle convenzioni OIL elencate nell'allegato XIV.»

Articolo 4

Ai punti 5 (Direttiva 89/665/CEE del Consiglio) e 5a (Direttiva 92/13/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 L 0023: Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1), rettificata dalla GU L 114 del 5.5.2015, pag. 24

Articolo 5

Dopo il punto 6e (Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«6f.

32014 L 0023: Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1), rettificata dalla GU L 114 del 5.5.2015, pag. 24.

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

i riferimenti all'articolo 346 del TFUE si intendono come riferimenti all'articolo 123 dell'accordo SEE;

b)

l'articolo 44, lettera c), è sostituito dal seguente:

“la Corte EFTA constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia EFTA, che uno Stato EFTA ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dell'accordo SEE per il fatto che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore appartenente allo Stato EFTA in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dall'accordo SEE e dalla presente direttiva.”;

c)

nell'allegato X, i riferimenti alle convenzioni OIL non si applicano al Liechtenstein. Il Liechtenstein garantisce tuttavia il rispetto di norme equivalenti a quelle stabilite nelle convenzioni OIL elencate nell'allegato X.»

Articolo 6

Il testo delle appendici da 1 a 14 è sostituito dal seguente:

«

APPENDICE 1

ELENCHI DELLE AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PUNTO 2, DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

I.

In ISLANDA:

Forsætisráðuneytið

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Ministero dell'Industria e dell'innovazione

Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Innanríkisráðuneytið

Ministero dell'Interno

Mennta- og menningarmálaráðuneytið

Ministero dell'Istruzione, delle scienze e della cultura

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

Ministero dell'ambiente e delle risorse naturali

Utanríkisráðuneytið

Ministero degli Affari Esteri

Velferðarráðuneytið

Ministero della previdenza sociale

II.

Nel LIECHTENSTEIN:

Regierung des Fürstentums Liechtenstein

Governo del Principato del Liechtenstein

III.

In NORVEGIA:

Statsministerens kontor

Presidenza del Consiglio dei ministri

Arbeids- og sosialdepartementet

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ministero dell'Infanzia, delle pari opportunità e dell'inclusione sociale

Finansdepartementet

Ministero delle Finanze

Forsvarsdepartementet

Ministero della Difesa

Helse- og omsorgsdepartementet

Ministero della Sanità e dei servizi assistenziali

Justis- og beredskapsdepartementet

Ministero della Giustizia e della pubblica sicurezza

Klima- og miljødepartementet

Ministero del Clima e dell'ambiente

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ministero degli Enti locali e della modernizzazione

Kulturdepartementet

Ministero della Cultura

Kunnskapsdepartementet

Ministero dell'Istruzione e della ricerca

Landbruks- og matdepartementet

Ministero delle Politiche agricole e alimentari

Nærings- og fiskeridepartementet

Ministero del Commercio, dell'industria e della pesca

Olje- og energidepartementet

Ministero del Petrolio e dell'energia

Samferdselsdepartementet

Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni

Utenriksdepartementet

Ministero degli Affari esteri

Agenzie e istituzioni che dipendono da tali ministeri.

APPENDICE 2

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA b), DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA

 

ISLANDA

 

LIECHTENSTEIN

 

NORVEGIA

Ai fini del presente accordo fa fede solo il testo di cui all'allegato 4, punto 2, dell'AAP, sul quale si basa il seguente elenco indicativo di prodotti:

Capo 25

:

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

Capo 26

:

Minerali, scorie e ceneri

Capo 27

:

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali eccetto:

ex ex 27.10

carburanti speciali

Capo 28

:

Sostanze e prodotti chimici inorganici, composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi eccetto:

ex ex 28.09

esplosivi

ex ex 28.13

esplosivi

ex ex 28.14

gas lacrimogeni

ex ex 28.28

esplosivi

ex ex 28.32

esplosivi

ex ex 28.39

esplosivi

ex ex 28.50

prodotti tossici

ex ex 28.51

prodotti tossici

ex ex 28.54

esplosivi

Capo 29

:

Sostanze e prodotti chimici organici eccetto:

ex ex 29.03

esplosivi

ex ex 29.04

esplosivi

ex ex 29.07

esplosivi

ex ex 29.08

esplosivi

ex ex 29.11

esplosivi

ex ex 29.12

esplosivi

ex ex 29.13

prodotti tossici

ex ex 29.14

prodotti tossici

ex ex 29.15

prodotti tossici

ex ex 29.21

prodotti tossici

ex ex 29.22

prodotti tossici

ex ex 29.23

prodotti tossici

ex ex 29.26

esplosivi

ex ex 29.27

prodotti tossici

ex ex 29.29

esplosivi

Capo 30

:

Prodotti farmaceutici

Capo 31

:

Concimi

Capo 32

:

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Capo 33

:

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche

Capo 34

:

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e “cere per l'odontoiatria”

Capo 35

:

Sostanze albuminoidi; colle; enzimi

Capo 37

:

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Capo 38

:

Prodotti vari delle industrie chimiche eccetto:

ex ex 38.19

prodotti tossici

Capo 39

:

Resine artificiali e materie plastiche, esteri e eteri di cellulosa e lavori di tali materie eccetto:

ex ex 39.03

esplosivi

Capo 40

:

Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori eccetto:

ex ex 40.11

pneumatici a prova di proiettile

Capo 41

:

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

Capo 42

:

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Capo 43

:

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Capo 44

:

Legno, carbone di legna e lavori di legno

Capo 45

:

Sughero e lavori di sughero

Capo 46

:

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Capo 47

:

Materie occorrenti per la fabbricazione della carta

Capo 48

:

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Capo 49

:

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Capo 65

:

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

Capo 66

:

Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti

Capo 67

:

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Capo 68

:

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili

Capo 69

:

Prodotti ceramici

Capo 70

:

Vetro e lavori di vetro

Capo 71

:

Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia

Capo 73

:

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

Capo 74

:

Rame e lavori di rame

Capo 75

:

Nichel e lavori di nichel

Capo 76

:

Alluminio e lavori di alluminio

Capo 77

:

Magnesio e berillio e lavori di magnesio e berillio

Capo 78

:

Piombo e lavori di piombo

Capo 79

:

Zinco e lavori di zinco

Capo 80

:

Stagno e lavori di stagno

Capo 81

:

Altri metalli comuni impiegati nella metallurgia e lavori di queste materie

Capo 82

:

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni eccetto:

ex ex 82.05

utensili

ex ex 82.07

pezzi per utensili

Capo 83

:

Lavori diversi di metalli comuni

Capo 84

:

Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi eccetto:

ex ex 84.06

motori

ex ex 84.08

altri propulsori

ex ex 84.45

macchine

ex ex 84.53

macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

ex ex 84.55

parti delle macchine di cui alla voce 84.53

ex ex 84.59

reattori nucleari

Capo 85

:

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti eccetto:

ex ex 85.13

apparecchiature per le telecomunicazioni

ex ex 85.15

apparecchi di trasmissione

Capo 86

:

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti eccetto:

ex ex 86.02

locomotive blindate

ex ex 86.03

altre locomotive blindate

ex ex 86.05

vetture blindate

ex ex 86.06

carri officina

ex ex 86.07

carri

Capo 87

:

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri e loro parti, eccetto:

ex ex 87.01

trattori

ex ex 87.02

veicoli militari

ex ex 87.03

veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne/carri attrezzi

ex ex 87.08

carri da combattimento e autoblinde

ex ex 87.09

motocicli

ex ex 87.14

rimorchi

Capo 89

:

Navigazione marittima o fluviale eccetto:

ex ex 89.01 A

navi da guerra

Capo 90

:

Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti di questi strumenti o apparecchi eccetto:

ex ex 90.05

binocoli

ex ex 90.13

strumenti vari, laser

ex ex 90.14

telemetri

ex ex 90.28

strumenti di misurazione elettrici ed elettronici

ex ex 90.11

microscopi

ex ex 90.17

strumenti per la medicina

ex ex 90.18

apparecchi di meccanoterapia

ex ex 90.19

apparecchi di ortopedia

ex ex 90.20

apparecchi a raggi X

Capo 91

:

Orologeria

Capo 92

:

Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi

Capo 94

:

Mobili e loro parti; mobili medico-chirurgici, oggetti letterecci e simili, eccetto:

ex ex 94.01 A

sedili per aerodine

Capo 95

:

Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato

Capo 96

:

Scope e spazzole, piumini per cipria e stacci

Capo 98

:

Lavori diversi

APPENDICE 3

REGISTRI DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

per l'Islanda, “Ríkisskattstjóri”

per il Liechtenstein, “Gewerberegister” e “Handelsregister”

per la Norvegia, “Foretaksregisteret”

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