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Document 22017D2037
Decision of the EEA Joint Committee No 87/2016 of 29 April 2016 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2017/2037]
Decisione del Comitato misto SEE n. 87/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2037]
Decisione del Comitato misto SEE n. 87/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2037]
GU L 300 del 16.11.2017, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/34 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 87/2016
del 29 aprile 2016
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2037]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2198 della Commissione, del 27 novembre 2015, che approva la sostanza attiva rescalure, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1). |
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Dopo il punto 13zzzzzt [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2105 della Commissione] è inserito il seguente punto:
|
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2198 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 313 del 28.11.2015, pag. 35.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.