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Document 22017D0513

    Decisione del comitato misto SEE n. 206/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/513]

    GU L 85 del 30.3.2017, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/513/oj

    30.3.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 85/18


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 206/2015

    del 25 settembre 2015

    che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/513]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/603 della Commissione, del 13 aprile 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido 2-naftilossiacetico, acetocloro, cloropicrin, diflufenican, flurprimidolo, flutolanil e spinosad in o su determinati prodotti (1).

    (2)

    La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

    (3)

    Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32015 R 0603: Regolamento (UE) n. 2015/603 della Commissione, del 13 aprile 2015 (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 10).»

    Articolo 2

    Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32015 R 0603: Regolamento (UE) n. 2015/603 della Commissione, del 13 aprile 2015 (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 10).»

    Articolo 3

    I testi del regolamento (UE) 2015/603 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Ingrid SCHULERUD


    (1)  GU L 100 del 17.4.2015, pag. 10.

    (*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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