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Document 22016D1265

Decisione del comitato misto SEE n. 82/2015, del 30 aprile 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/1265]

GU L 211 del 4.8.2016, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1265/oj

4.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 82/2015

del 30 aprile 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/1265]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/244 della Commissione, del 16 febbraio 2015, concernente l'autorizzazione del giallo di chinolina come additivo per mangimi per gli animali non destinati alla produzione di alimenti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/264 della Commissione, del 18 febbraio 2015, concernente l'autorizzazione della neoesperidina diidrocalcone come additivo per mangimi destinati a ovini, pesci, cani, vitelli e talune categorie di suini (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 125 [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/47 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«126.

32015 R 0244: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/244 della Commissione, del 16 febbraio 2015, concernente l'autorizzazione del giallo di chinolina come additivo per mangimi per gli animali non destinati alla produzione di alimenti (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 8).

127.

32015 R 0264: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/264 della Commissione, del 18 febbraio 2015, concernente l'autorizzazione della neoesperidina diidrocalcone come additivo per mangimi destinati a ovini, pesci, cani, vitelli e talune categorie di suini (GU L 45 del 19.2.2015, pag. 10).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/244 e (UE) 2015/264 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 41 del 17.2.2015, pag. 8.

(2)  GU L 45 del 19.2.2015, pag. 10.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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