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Document 22015A1104(01)

Accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina che istituisce un quadro per la partecipazione della Bosnia-Erzegovina alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

GU L 288 del 4.11.2015, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

Related Council decision

4.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/4


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina che istituisce un quadro per la partecipazione della Bosnia-Erzegovina alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA BOSNIA-ERZEGOVINA,

dall'altra,

in appresso denominate «le Parti»,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea (UE) può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi.

(2)

L'Unione europea deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione delle crisi. La Bosnia-Erzegovina può accettare l'invito dell'Unione europea e offrire il suo contributo. In tal caso l'Unione europea deciderà se accettare il contributo proposto dalla Bosnia-Erzegovina.

(3)

Le condizioni per la partecipazione della Bosnia-Erzegovina alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

(4)

Detto accordo non dovrebbe pregiudicare l'autonomia decisionale dell'Unione europea né la natura specifica delle decisioni della Bosnia-Erzegovina di partecipare ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

(5)

L'accordo in questione dovrebbe riguardare unicamente le future operazioni dell'UE di gestione delle crisi e lasciare impregiudicati gli eventuali accordi vigenti che disciplinano la partecipazione della Bosnia-Erzegovina a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi già in corso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Decisioni relative alla partecipazione

1.   In seguito alla decisione dell'Unione europea di invitare la Bosnia-Erzegovina a partecipare ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi e una volta che la Bosnia-Erzegovina ha deciso di partecipare, la Bosnia-Erzegovina informa l'Unione europea in merito al contributo proposto.

2.   La valutazione da parte dell'Unione europea del contributo della Bosnia-Erzegovina è condotta in consultazione con la Bosnia-Erzegovina.

3.   L'Unione europea fornisce il più tempestivamente possibile alla Bosnia-Erzegovina una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell'operazione al fine di assistere la Bosnia-Erzegovina nella formulazione della sua offerta.

4.   L'Unione europea comunica il risultato della valutazione alla Bosnia-Erzegovina per iscritto per assicurare la partecipazione della Bosnia-Erzegovina conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Contesto

1.   La Bosnia-Erzegovina si associa alla decisione del Consiglio con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide che l'UE condurrà un'operazione di gestione di una crisi nonché a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decida di prorogare un'operazione dell'UE di gestione della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo della Bosnia-Erzegovina ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

Articolo 3

Status del personale e delle forze

1.   Lo status del personale distaccato presso un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi da parte della Bosnia-Erzegovina è disciplinato dall'accordo sullo status delle forze/della missione, se disponibile, concluso tra l'Unione europea e lo/gli Stato/i in cui l'operazione è condotta.

2.   Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello/degli Stato/i in cui si svolge l'operazione dell'UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Bosnia-Erzegovina.

3.   Fatto salvo l'accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1, la Bosnia-Erzegovina esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all'operazione dell'UE di gestione della crisi. Nei casi in cui le forze della Bosnia-Erzegovina operino a bordo di una nave o di un aeromobile di uno Stato membro dell'UE, quest'ultimo esercita la giurisdizione conformemente alle proprie leggi e procedure nazionali.

4.   La Bosnia-Erzegovina è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. La Bosnia-Erzegovina è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

5.   Le Parti convengono di rinunciare a richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra, diverse da quelle risultanti dall'applicazione di un contratto, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà/da esse gestiti, o per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, causati nello svolgimento delle funzioni ufficiali loro assegnate nel quadro delle attività previste dal presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.

6.   La Bosnia-Erzegovina si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa la Bosnia-Erzegovina e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

7.   L'Unione europea si impegna ad assicurare che i suoi Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione della Bosnia-Erzegovina ad un'operazione dell'UE di gestione militare delle crisi ed a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

1.   La Bosnia-Erzegovina adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate UE siano protette conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2011/292/UE del Consiglio del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (1), e conformemente agli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE per le operazioni dell'UE di gestione militare delle crisi o il capomissione dell'UE per le operazioni dell'UE di gestione civile delle crisi.

2.   Qualora l'UE e la Bosnia-Erzegovina abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo si applicano nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE CIVILE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale distaccato ad un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi

1.   La Bosnia-Erzegovina garantisce che il personale da essa distaccato ad un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi effettui la propria missione conformemente:

a)

alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

b)

al piano operativo;

c)

alle misure di attuazione.

2.   La Bosnia-Erzegovina informa a tempo debito il capo missione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di qualsiasi modifica del proprio contributo all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

3.   Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Bosnia-Erzegovina. Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi fornisce una copia di tale certificazione.

Articolo 6

Catena di comando

1.   Il personale distaccato dalla Bosnia-Erzegovina conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

2.   Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo all'Unione europea.

4.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi a livello di teatro operativo.

5.   Il capomissione guida l'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e ne assume la gestione quotidiana.

6.   La Bosnia-Erzegovina ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

7.   Il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

8.   La Bosnia-Erzegovina nomina un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») per rappresentare il suo contingente nazionale nell'ambito dell'operazione. L'NPC riferisce al capo missione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

9.   La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione europea previa consultazione della Bosnia-Erzegovina, se tale Stato contribuisce ancora all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi alla data di conclusione dell'operazione.

Articolo 7

Aspetti finanziari

1.   La Bosnia-Erzegovina sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione tranne i costi d'esercizio, in base al bilancio operativo dell'operazione, fatto salvo l'articolo 8.

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l'operazione, la Bosnia-Erzegovina, una volta accertata la sua responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo applicabile sullo status della missione di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1.   La Bosnia-Erzegovina contribuisce al finanziamento del bilancio dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

2.   Il contributo finanziario della Bosnia-Erzegovina al bilancio operativo è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:

a)

la quota dell'importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) della Bosnia-Erzegovina e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell'operazione;

oppure

b)

la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Bosnia-Erzegovina che partecipano all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

3.   Nonostante i paragrafi 1 e 2, la Bosnia-Erzegovina non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell'Unione europea.

4.   Nonostante il paragrafo 1, l'Unione europea esonera in linea di principio la Bosnia-Erzegovina dai contributi finanziari per quanto riguarda un'operazione specifica dell'UE di gestione civile di una crisi quando:

a)

l'Unione europea decide che la Bosnia-Erzegovina fornisce un contributo importante che è essenziale per l'operazione;

oppure

b)

la Bosnia-Erzegovina ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell'Unione europea.

5.   È firmato un accordo tra il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e i pertinenti servizi amministrativi della Bosnia-Erzegovina un accordo sul pagamento dei contributi della Bosnia-Erzegovina al bilancio operativo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi. Tale accordo contempla tra l'altro disposizioni riguardanti:

a)

l'importo in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c)

la procedura di verifica contabile.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE MILITARE DELLE CRISI

Articolo 9

Partecipazione all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi

1.   La Bosnia-Erzegovina garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi effettuino la propria missione conformemente:

a)

alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

b)

al piano operativo;

c)

alle misure di attuazione.

2.   Il personale distaccato dalla Bosnia-Erzegovina conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

3.   La Bosnia-Erzegovina informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione.

Articolo 10

Catena di comando

1.   L'insieme delle forze e del personale che partecipa all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE che può delegare i suoi poteri.

3.   La Bosnia-Erzegovina ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti.

4.   Il comandante dell'operazione dell'UE può richiedere in qualsiasi momento, previa consultazione della Bosnia-Erzegovina, il ritiro del contributo della Bosnia-Erzegovina.

5.   La Bosnia-Erzegovina nomina un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) per rappresentare il contingente della Bosnia-Erzegovina nell'ambito dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente della Bosnia-Erzegovina.

Articolo 11

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo l'articolo 12, la Bosnia-Erzegovina sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e alla decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (2).

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l'operazione, la Bosnia-Erzegovina, una volta accertata la sua responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo applicabile sullo status delle forze di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 12

Contributo ai costi comuni

1.   La Bosnia-Erzegovina contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

2.   Il contributo finanziario della Bosnia-Erzegovina ai costi comuni è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:

a)

la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra l'RNL della Bosnia-Erzegovina e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell'operazione;

oppure

b)

la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Bosnia-Erzegovina che partecipa all'operazione e il numero totale del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

Ove si utilizzi la formula di cui al primo comma, lettera b), e la Bosnia-Erzegovina fornisca personale soltanto al comando dell'operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il suo personale e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti, il rapporto è tra l'insieme del personale fornito dalla Bosnia-Erzegovina e il totale del personale partecipante all'operazione.

3.   Nonostante il paragrafo 1, l'Unione Europea in linea di principio esonera la Bosnia-Erzegovina dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di una specifica operazione dell'UE di gestione militare di una crisi quando:

a)

l'Unione europea decide che la Bosnia-Erzegovina fornisce un contributo importante per quanto riguarda i mezzi e/o le capacità che sono essenziali per l'operazione;

oppure

b)

la Bosnia-Erzegovina ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell'Unione europea.

4.   È firmato un accordo tra l'amministratore previsto dalla decisione 2011/871/PESC del Consiglio e le competenti autorità amministrative della Bosnia-Erzegovina. Tale accordo contempla tra l'altro disposizioni riguardanti:

a)

l'importo in questione,

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario,

c)

la procedura di verifica contabile.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Disposizioni di attuazione dell'accordo

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5 e all'articolo 12, paragrafo 4, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo sono conclusi tra l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina.

Articolo 14

Inadempienza

Qualora una delle Parti non adempia agli obblighi di cui al presente accordo, l'altra Parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso di un mese.

Articolo 15

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le Parti.

Articolo 16

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.

3.   Il presente accordo è oggetto di regolare revisione.

4.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le Parti.

5.   Il presente accordo può essere denunciato da una Parte con notifica scritta di denuncia all'altra Parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra Parte ha ricevuto la notifica.

6.   Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese e in lingua bosniaca, croata, e serba, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di controversia, prevale la versione inglese del presente accordo.


(1)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

(2)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 35.


TESTO DELLE DICHIARAZIONI

Testo per gli Stati membri dell'UE:

«Gli Stati membri dell'UE che applicano una decisione del Consiglio dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa la Bosnia-Erzegovina cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Bosnia-Erzegovina per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Bosnia-Erzegovina nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,

risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Bosnia-Erzegovina, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi proveniente dalla Bosnia-Erzegovina nell'utilizzare detti mezzi.»

Testo per la Bosnia-Erzegovina:

«Nell'applicare una decisione del Consiglio dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi la Bosnia-Erzegovina cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato che partecipa all'operazione dell'UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro di un'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,

risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.»


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