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Document 22014D0865

    2014/865/UE: Decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 26 settembre 2014 , recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    GU L 346 del 2.12.2014, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/865/oj

    2.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 346/60


    DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA

    del 26 settembre 2014

    recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    (2014/865/UE)

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

    visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (1) («accordo»), modificato dalla decisione n. 1/2012 del Consiglio di associazione UE-Tunisia del 20 febbraio 2012 (2), consente a determinate condizioni la restituzione o l'esenzione parziale da dazi doganali o tasse di effetto equivalente fino al 31 dicembre 2012.

    (2)

    Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto, le parti dell'accordo hanno convenuto di prorogare di tre anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo, a decorrere dal 1o gennaio 2013.

    (3)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 4 dell'accordo.

    (4)

    Poiché l'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo ha cessato di essere applicato il 31 dicembre 2012, la presente decisione deve applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2013,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo 15, paragrafo 7, ultimo comma, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo seguente:

    «Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2015 e può essere riveduto di comune accordo.»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

    Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2014

    Per il Consiglio di associazione

    Il presidente

    F. MOGHERINI


    (1)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

    (2)  GU L 106 del 18.4.2012, pag. 28.


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