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Document 22014D0222

    Decisione del Comitato misto SEE n. 222/2014 del 24 ottobre 2014 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1446]

    GU L 230 del 3.9.2015, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1446/oj

    3.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 230/24


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 222/2014

    del 24 ottobre 2014

    che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1446]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2013/638/UE della Commissione, del 12 agosto 2013, sui requisiti essenziali dell'attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) (1).

    (2)

    La decisione 2013/638/UE abroga la decisione 2004/71/CE della Commissione, del 4 settembre 2003, sui requisiti essenziali dell'attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

    (3)

    Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

    1.

    dopo il punto 4zzp (Direttiva 2008/63/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:

    «4zzq.

    32013 D 0638: Decisione 2013/638/UE della Commissione, del 12 agosto 2013, sui requisiti essenziali dell'attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 22).»

    2.

    Il testo del punto 4zzm (Decisione 2004/71/CE della Commissione) è soppresso.

    Articolo 2

    I testi della decisione 2013/638/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Kurt JÄGER


    (1)  GU L 296 del 7.11.2013, pag. 22.

    (2)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 54.

    (3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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