This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22014D0182
Decision of the EEA Joint Committee No 182/2014 of 25 September 2014 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2015/1250]
Decisione del Comitato misto SEE n. 182/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1250]
Decisione del Comitato misto SEE n. 182/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1250]
GU L 202 del 30.7.2015, p. 33–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/33 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 182/2014
del 25 settembre 2014
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1250]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 301/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i composti del cromo VI (1). |
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 12zc (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32014 R 0301: Regolamento (UE) n. 301/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014 (GU L 90 del 26.3.2014, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 301/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 90 del 26.3.2014, pag. 1.
(2) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.