Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014D0182

    Decisione del Comitato misto SEE n. 182/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1250]

    GU L 202 del 30.7.2015, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/1250/oj

    30.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 202/33


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 182/2014

    del 25 settembre 2014

    che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1250]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 301/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i composti del cromo VI (1).

    (2)

    Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 12zc (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32014 R 0301: Regolamento (UE) n. 301/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014 (GU L 90 del 26.3.2014, pag. 1).»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (UE) n. 301/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Kurt JÄGER


    (1)  GU L 90 del 26.3.2014, pag. 1.

    (2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


    Top