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Document 22014D0168
Decision of the EEA Joint Committee No 168/2014 of 25 September 2014 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement [2015/1236]
Decisione del Comitato misto SEE n. 168/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1236]
Decisione del Comitato misto SEE n. 168/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1236]
GU L 202 del 30.7.2015, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/13 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 168/2014
del 25 settembre 2014
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1236]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo- 1,3 (4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 126896) come additivo per mangimi per polli da ingrasso e suinetti (titolare dell'autorizzazione ROAL Oy) (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, relativo all'autorizzazione di preparati di Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 e Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 305/2014, del 25 marzo 2014, concernente l'autorizzazione dell'acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame (3). |
(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(5) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo II, dopo il punto 103 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 803/2013 della Commissione), sono aggiunti i seguenti punti:
«104. |
32014 R 0302: Regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo- 1,3 (4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 126896) come additivo per mangimi per polli da ingrasso e suinetti (titolare dell'autorizzazione ROAL Oy) (GU L 90 del 26.3.2014, pag. 4). |
105. |
32014 R 0304: Regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, relativo all'autorizzazione di preparati di Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 e Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 90 del 26.3.2014, pag. 8). |
106. |
32014 R 0305: Regolamento di esecuzione (UE) n. 305/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, concernente l'autorizzazione dell'acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame (GU L 90 del 26.3.2014, pag. 12).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 302/2014, (UE) n. 304/2014 e (UE) n. 305/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 90 del 26.3.2014, pag. 4.
(2) GU L 90 del 26.3.2014, pag. 8.
(3) GU L 90 del 26.3.2014, pag. 12.
(4) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.