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Document 22014D0160

Decisione del Comitato misto SEE n. 160/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1228]

GU L 202 del 30.7.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/1228/oj

30.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 160/2014

del 25 settembre 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1228]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione 2014/22/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014, che modifica l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone (ISA) (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/686/UE della Commissione, del 25 novembre 2013, che modifica la decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 8a (Direttiva 2006/88/CE del Consiglio) della parte 3.1, al punto 5a (Direttiva 2006/88/CE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 4a (Direttiva 2006/88/CE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 L 0022: Decisione di esecuzione 2014/22/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014 (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 45).»;

2)

al secondo trattino (Decisione 2009/861/CE della Commissione) del punto 17 [Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 D 0686: Decisione di esecuzione 2013/686/UE della Commissione, del 25 novembre 2013 (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 50).»

Articolo 2

I testi della direttiva di esecuzione 2014/22/UE e della decisione di esecuzione 2013/686/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 44 del 14.2.2014, pag. 45.

(2)  GU L 316 del 27.11.2013, pag. 50.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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