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Document 22014D0143
Decision of the EEA Joint Committee No 143/2014 of 27 June 2014 amending Annex XXI (Statistics) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 143/2014, del 27 giugno 2014 , che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 143/2014, del 27 giugno 2014 , che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
GU L 342 del 27.11.2014, p. 51–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/51 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 143/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 67/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco per l'anno 2015 delle variabili target secondarie concernenti la partecipazione sociale e culturale e la deprivazione materiale (1). |
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato XXI dell'accordo SEE, dopo il punto 18xa [Regolamento (CE) n. 646/2009 della Commissione] è inserito il seguente punto:
«18xb. |
32014 R 0067: Regolamento (UE) n. 67/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco per l'anno 2015 delle variabili target secondarie concernenti la partecipazione sociale e culturale e la deprivazione materiale (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 67/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 23 del 28.1.2014, pag. 1.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.