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Document 22014D0135

    Decisione del Comitato misto SEE n. 135/2014, del 27 giugno 2014 , che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    GU L 342 del 27.11.2014, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/135/oj

    27.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 342/42


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 135/2014

    del 27 giugno 2014

    che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (1).

    (2)

    Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

    1)

    dopo il punto 66wm [Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

    «66wn.

    32011 R 0677: Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

    a)

    per “gestore della rete” si intende il gestore della rete che è stato nominato sia per gli Stati membri dell'UE che per gli Stati EFTA-SEE.

    b)

    Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, i termini “Stato/i membro/i” comprendono, oltre agli Stati contemplati dal regolamento, gli Stati EFTA.

    c)

    All'articolo 3, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “decisione della Commissione in seguito alla consultazione con il comitato per il cielo unico in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004 e” leggi “decisione del comitato permanente degli Stati EFTA” e anziché “Commissione” leggi “comitato permanente degli Stati EFTA”.

    d)

    All'articolo 4, paragrafo 4, dopo “della Commissione” sono inserite le parole “, del comitato permanente degli Stati EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA”.

    e)

    All'articolo 7, paragrafo 5, dopo “della Commissione” sono inserite le parole “, del comitato permanente degli Stati EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA”.

    f)

    All'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), dopo “della Commissione” sono inserite le parole “e un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA”.

    g)

    L'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), non si applica agli Stati EFTA.

    h)

    All'articolo 18, paragrafo 2, dopo “Consiglio” sono inserite le parole “un rappresentante dello Stato EFTA che esercita la presidenza del comitato permanente degli Stati EFTA”.

    i)

    All'articolo 20, paragrafo 3, prima frase, dopo “alla Commissione” sono inserite le parole “, al comitato permanente degli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA”.

    j)

    All'articolo 21, prima frase, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “la Commissione” leggi “l'Autorità di vigilanza EFTA”.»

    2.

    Al punto 66xa [Regolamento (CE) n. 691/2010 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32011 R 0677: Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1).»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (UE) n. 677/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n 229/2013 del 13 dicembre 2013 (3).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Gianluca GRIPPA


    (1)  GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1.

    (2)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

    (3)  GU L 154 del 22.5.2014, pag. 28.


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