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Document 22014D0123
Decision of the EEA Joint Committee No 123/2014 of 27 June 2014 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 123/2014, del 27 giugno 2014 , che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 123/2014, del 27 giugno 2014 , che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
GU L 342 del 27.11.2014, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/21 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 123/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 848/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i composti di fenilmercurio (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 254/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (2). |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 12zc [Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Al punto 12zf [Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione] è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 848/2012 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 254/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 253 del 20.9.2012, pag. 5.
(2) GU L 79 del 21.3.2013, pag. 7.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.