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Document 22014D0117

    Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2014, del 27 giugno 2014 , che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    GU L 342 del 27.11.2014, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/117(2)/oj

    27.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 342/8


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 117/2014

    del 27 giugno 2014

    che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione per quanto riguarda la salmonella presente nella carne fresca di pollame (1).

    (2)

    La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

    (3)

    Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Al punto 52 [Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] della parte 6.2 e al punto 8b [Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32011 R 1086: Regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 (GU L 281 del 28.10.2011, pag. 7).»

    Articolo 2

    Al punto 54zzzj [Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32011 R 1086: Regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 (GU L 281 del 28.10.2011, pag. 7).»

    Articolo 3

    I testi del regolamento (UE) n. 1086/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Gianluca GRIPPA


    (1)  GU L 281 del 28.10.2011, pag. 7.

    (2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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