This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22014D0113
Decision of the EEA Joint Committee No 113/2014 of 27 June 2014 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 113/2014, del 27 giugno 2014 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 113/2014, del 27 giugno 2014 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
GU L 342 del 27.11.2014, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 113/2014
del 27 giugno 2014
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, relativo all'autorizzazione di preparati di Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 o Pediococcus pentosaceus DSM 23689 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 101/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo all'autorizzazione della L-tirosina quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 107/2014 della Commissione, del 5 febbraio 2014, relativo al ritiro dal mercato degli additivi per mangimi cloruro di cobalto esaidrato, nitrato di cobalto esaidrato e solfato di cobalto monoidrato e che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2003 (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 121/2014 della Commissione, del 7 febbraio 2014, relativo all'autorizzazione della L-seleniometionina quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie di animali (4). |
(5) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(6) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 1zq [Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Dopo il punto 2zzt (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2013 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 84/2014, (UE) n. 101/2014, (UE) n. 107/2014 e (UE) n. 121/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (5).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 28 del 31.1.2014, pag. 30.
(2) GU L 34 del 5.2.2014, pag. 1.
(3) GU L 36 del 6.2.2014, pag. 7.
(4) GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 53.
(5) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.