This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22014D0063
Decision of the EEA Joint Committee No 63/2014 of 16 May 2014 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 63/2014, del 16 maggio 2014 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 63/2014, del 16 maggio 2014 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
GU L 310 del 30.10.2014, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 63/2014
del 16 maggio 2014
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/491/UE della Commissione, del 7 ottobre 2013, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (2). |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 47 (decisione 2011/111/UE della Commissione) della parte 3.2 è inserito il seguente punto:
|
Articolo 2
I testi delle decisioni di esecuzione 2013/491/UE e 2013/764/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 267 del 9.10.2013, pag. 3.
(2) GU L 338 del 17.12.2013, pag. 102.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.