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Document 22014D0009

Decisione del Comitato misto SEE, n. 9/2014 del 14 febbraio 2014 , che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

GU L 211 del 17.7.2014, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/9(2)/oj

17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 9/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 1025/2012 abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 5 (Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo III è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 1025: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

2.

Ai punti 6 (Direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 6a (Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo VIII è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32012 R 1025: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

3.

Al punto 27 (Direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo IX è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32012 R 1025: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

4.

Al punto 27b (Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo IX è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 1025: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

5.

Al punto 7a (Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo X è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32012 R 1025: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

6.

Il testo del punto 2 (Decisione 87/95/CEE del Consiglio) del capitolo XVIII è soppresso.

7.

Al punto 1 (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIX è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 1025: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

8.

Il testo del punto 2 (soppresso) del capitolo XIX è sostituito da quanto segue:

«—

32012 R 1025: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

All'articolo 2, paragrafo 7, i termini “all'articolo 57 TFUE” sono sostituiti da “all'articolo 37 dell'accordo SEE”.»

9.

Al punto 1 (Direttiva 89/686/CEE del Consiglio) del capitolo XXII è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 1025: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

10.

Ai punti 1 (Direttiva 93/15/CEE del Consiglio) e 4 (Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIX è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32012 R 1025: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

11.

Al punto 1 (Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXXI è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 1025: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1025/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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