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Document 22014A0411(01)

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica unita della Tanzania sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dell'Unione europea alla Repubblica unita della Tanzania

GU L 108 del 11.4.2014, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/198/oj

Related Council decision

11.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/3


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica unita della Tanzania sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dell'Unione europea alla Repubblica unita della Tanzania

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata UE,

da una parte, e

LA REPUBBLICA UNITA DELLA TANZANIA, in seguito denominata «Tanzania»,

dall'altra,

in seguito denominate insieme «le parti»,

TENUTO CONTO:

delle risoluzioni 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) e successive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR),

della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, in particolare gli articoli da 100 a 107 e l'articolo 110,

dell'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'UE, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (operazione EUNAVFOR Atalanta), come successivamente modificata,

del diritto internazionale in materia di diritti umani, inclusi il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984,

che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi e da altri strumenti internazionali che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo statuto della Corte penale internazionale,

TENUTO CONTO ANCHE:

delle iniziative regionali in materia di lotta alla pirateria quali le iniziative nel quadro dell'Unione africana (UA), della Comunità dell'Africa orientale (CAO), della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC), del codice di condotta di Gibuti e della strategia regionale per la sicurezza marittima e la lotta alla pirateria adottata nelle Mauritius nel 2010,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo definisce le condizioni e le modalità del trasferimento dall'EUNAVFOR alla Tanzania delle persone sospettate di voler commettere, di commettere o di aver commesso atti di pirateria e fermate dall'EUNAVFOR, e dei relativi beni sequestrati dall'EUNAVFOR, e del loro trattamento dopo tale trasferimento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR)», i comandi militari dell'UE e i contingenti nazionali che contribuiscono all'operazione dell'UE «Atalanta», i loro mezzi navali, aeromobili e le loro risorse;

b)

«operazione», la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto della missione militare istituita dall'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'UE e/o successive;

c)

«contingenti nazionali» le unità e i mezzi navali che appartengono agli Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati che partecipano all'operazione;

d)

«Stato d'origine», lo Stato che mette a disposizione dell'EUNAVFOR un contingente nazionale;

e)

«pirateria», la pirateria quale definita all'articolo 101 dell'UNCLOS;

f)

«persona trasferita» qualsiasi persona sospettata di voler commettere, di commettere o di aver commesso atti di pirateria e trasferita dall'EUNAVFOR alla Tanzania in virtù del presente accordo.

Articolo 3

Principi generali

1.   La Tanzania può accettare, su richiesta dell'EUNAVFOR, il trasferimento dall'EUNAVFOR delle persone fermate in connessione con la pirateria e dei relativi beni sequestrati dall'EUNAVFOR e sottoporre tali persone e beni alle proprie autorità competenti ai fini delle indagini e dell'azione giudiziaria. Il consenso sull'accettazione di una consegna proposta sarà deciso caso per caso dalla Tanzania, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, compreso il luogo dell'incidente.

2.   L'EUNAVFOR trasferisce le persone unicamente alle competenti autorità della Tanzania preposte all'applicazione della legge.

3.   Le parti trattano le persone di cui all'articolo 1, sia prima che dopo il trasferimento, in modo umano ed in conformità agli obblighi internazionali in materia di diritti umani, incluso il divieto della tortura o di qualsiasi altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante e il divieto della detenzione illegale, ed in conformità al requisito del diritto a un processo equo.

4.   Il trasferimento non viene effettuato prima che le competenti autorità della Tanzania preposte all'applicazione della legge decidano, in conformità alle procedure interne della Tanzania, sulla base delle prove trasmesse dall'EUNAVFOR attraverso i pertinenti canali di comunicazione, che vi sono prospettive ragionevoli di ottenere la condanna delle persone fermate dall'EUNAVFOR.

Articolo 4

Trattamento, azione giudiziaria e processo delle persone trasferite

1.   Le persone trasferite sono trattate in modo umano e non sono oggetto di tortura o di trattamento o pena crudele, disumana o degradante, ricevono vitto e alloggio ragionevoli, hanno accesso alle cure mediche e possono praticare la propria religione.

2.   Le persone trasferite sono prontamente tradotte dinanzi a un giudice o ad altro funzionario autorizzato dalla legge ad esercitare il potere giudiziario, che decide senza indugio sulla legittimità del fermo ed ordina il rilascio se il fermo non è giustificato.

3.   Le persone trasferite hanno diritto al processo entro un ragionevole periodo di tempo o al rilascio.

4.   Nell'accertamento di un'accusa penale formulata a loro carico, le persone trasferite hanno diritto ad un'udienza equa e pubblica da parte di un organo giurisdizionale competente, indipendente ed imparziale, costituito per legge.

5.   Le persone trasferite accusate di un reato penale sono presunte innocenti fino a quando non ne sia legalmente accertata la colpevolezza.

6.   Nell'accertamento di un'accusa penale formulata a loro carico, le persone trasferite hanno diritto alle seguenti garanzie minime, in condizioni di completa parità:

a)

essere informate, nel più breve tempo possibile, in una lingua ad esse comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a loro carico;

b)

disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa e comunicare con un avvocato di loro scelta;

c)

essere giudicate senza indebito ritardo;

d)

essere presenti al processo e difendersi di persona o mediante un difensore di loro scelta; nel caso siano sprovviste di un difensore, essere informate del loro diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, vedersi assegnate un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se le persone non dispongono di mezzi sufficienti per compensarlo;

e)

esaminare, o far esaminare, tutte le prove a loro carico, incluse le dichiarazioni giurate dei testimoni a carico, ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico;

f)

farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprendono o non parlano la lingua usata in udienza;

g)

non essere costrette a testimoniare contro loro stesse o a confessare la propria colpevolezza.

7.   Le persone trasferite condannate per un reato hanno il diritto di chiedere il riesame della loro dichiarazione di colpevolezza e condanna o di appellarsi ad un organo giurisdizionale superiore in conformità alla legislazione della Tanzania.

8.   Dopo essersi consultata con l'UE, la Tanzania può trasferire le persone che sono state condannate e scontano la loro pena in Tanzania ad uno Stato terzo che rispetti le norme in materia di diritti umani, affinché scontino la loro pena in tal Stato terzo. Nel caso in cui vi siano serie preoccupazioni riguardo alla situazione dei diritti umani in tale Stato terzo, il trasferimento non ha luogo fino a che nell'ambito di consultazioni tra le parti non si trovi una soluzione soddisfacente per risolvere i problemi sollevati.

Articolo 5

Pena

Nessuna persona trasferita è giudicata per un reato la cui pena massima è più severa della pena dell'ergastolo.

Articolo 6

Documentazione e notifiche

1.   Il trasferimento è oggetto di un documento appropriato firmato da un rappresentante dell'EUNAVFOR e da un rappresentante delle competenti autorità della Tanzania preposte all'applicazione della legge.

2.   L'EUNAVFOR fornisce alla Tanzania la documentazione sul fermo delle persone trasferite. Detta documentazione include indicazioni concernenti lo stato di salute delle persone trasferite durante il fermo, il momento del trasferimento alle autorità della Tanzania, la ragione del fermo, l'ora ed il luogo in cui è cominciato e tutte le decisioni prese riguardo al fermo.

3.   La Tanzania ha la responsabilità di tenere una rilevazione precisa di tutte le persone trasferite e, segnatamente ma non esclusivamente, una documentazione di tutti i beni sequestrati, dello stato di salute delle persone, dei luoghi del fermo, delle accuse a loro carico e di tutte le decisioni significative prese nel corso dell'azione giudiziaria avviata nei loro confronti e del processo.

4.   Detta documentazione è a disposizione dei rappresentanti dell'UE e dell'EUNAVFOR in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari della Tanzania su richiesta scritta al ministero degli Affari esteri della Tanzania.

5.   Inoltre, la Tanzania notifica all'EUNAVFOR il luogo del fermo delle persone trasferite in virtù del presente accordo, l'eventuale deterioramento del loro stato di salute e le indicazioni di trattamento inadeguato. I rappresentanti dell'UE e dell'EUNAVFOR hanno accesso alle persone trasferite in virtù del presente accordo finché tali persone sono sottoposte a detenzione, fatte salve le leggi applicabili, e possono interrogarle.

6.   Le agenzie umanitarie nazionali ed internazionali possono, a loro richiesta, visitare le persone trasferite in virtù del presente accordo.

7.   Allo scopo di assicurare che l'EUNAVFOR possa fornire assistenza tempestiva alla Tanzania con la convocazione dei testimoni dell'EUNAVFOR e la produzione delle relative prove, la Tanzania notifica all'EUNAVFOR l'intenzione di avviare un procedimento penale a carico delle persone trasferite e il calendario per la produzione delle prove e l'audizione dei testimoni.

Articolo 7

Obbligo dell'UE e dell'EUNAVFOR di agevolare le indagini e l'azione giudiziaria

1.   L'UE e l'EUNAVFOR, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispongono, forniscono tutta l'assistenza alla Tanzania in vista delle indagini e dell'azione giudiziaria riguardo alle persone trasferite.

2.   In particolare l'UE e l'EUNAVFOR:

a)

consegnano la documentazione sulla detenzione redatta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2;

b)

trattano tutte le prove secondo le esigenze delle autorità competenti della Tanzania, come convenuto nelle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 10;

c)

si sforzano di produrre le deposizioni dei testimoni o le dichiarazioni giurate dei membri del personale dell'EUNAVFOR coinvolti negli incidenti in relazione ai quali le persone sono state trasferite in virtù del presente accordo;

d)

consegnano tutti i pertinenti beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR;

e)

conservano o consegnano tutti i pertinenti beni sequestrati, i reperti, le fotografie e qualsiasi altro articolo avente valore probatorio in possesso dell'EUNAVFOR;

f)

assicurano la convocazione dei testimoni appartenenti al personale dell'EUNAVFOR, allo scopo di deporre in udienza (o in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo tecnologico approvato) durante il processo;

g)

agevolano la convocazione degli interpreti che si rendano necessari alle competenti autorità della Tanzania allo scopo di assisterle nelle indagini e nei processi che riguardano le persone trasferite.

Articolo 8

Relazione con gli altri diritti delle persone trasferite

Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come deroga ai diritti di cui possono godere le persone trasferite ai sensi della legislazione internazionale o interna applicabile.

Articolo 9

Collegamenti e controversie

1.   Tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente dalle competenti autorità della Tanzania e dell'UE.

2.   Se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte tra i rappresentanti della Tanzania e i rappresentanti dell'UE esclusivamente per via diplomatica.

Articolo 10

Disposizioni di attuazione

1.   Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di disposizioni di attuazione che devono essere concluse tra le competenti autorità della Tanzania, da una parte, e le competenti autorità dell'UE e degli Stati d'origine, dall'altra.

2.   Le disposizioni di attuazione possono riguardare tra l'altro:

a)

l'individuazione delle competenti autorità della Tanzania preposte all'applicazione della legge a cui l'EUNAVFOR può trasferire le persone;

b)

i luoghi di fermo in cui le persone trasferite saranno trattenute;

c)

il trattamento dei documenti, inclusi quelli relativi alla raccolta delle prove, che saranno consegnati alle competenti autorità della Tanzania preposte all'applicazione della legge al momento del trasferimento delle persone;

d)

i punti di contatto per le notifiche e le modalità di segnalazione da parte dell'EUNAVFOR alle competenti autorità della Tanzania;

e)

i formulari da utilizzare per i trasferimenti;

f)

la fornitura di supporto tecnico, competenze specialistiche, formazione e assistenza con riguardo a rimpatrio, detenzione, determinazione della nazionalità, assistenza legale e questioni relative alle responsabilità su richiesta della Tanzania ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

Articolo 11

Entrata in vigore e estinzione

1.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della sua firma ed entra in vigore dopo che ognuna delle parti avrà notificato all'altra l'avvenuto completamento delle proprie procedure interne di ratifica del presente accordo.

2.   Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo previa notifica scritta. In tal caso, la denuncia ha effetto tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

3.   Il presente accordo può essere modificato con un accordo scritto tra le parti.

4.   La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti o gli obblighi derivanti dalla sua esecuzione prima della cessazione, inclusi i diritti per le persone trasferite, finché sono sottoposte a detenzione o ad un'azione giudiziaria in Tanzania.

5.   Dopo la cessazione del presente accordo, tutti i diritti dell'UE in virtù del presente accordo possono essere esercitati dalla persona designata dall'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Dopo la cessazione dell'accordo, tutte le notifiche che dovevano essere fatte all'EUNAVFOR in virtù del presente accordo sono fatte all'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Fatto a Bruxelles, il primo giorno di aprile nell'anno duemila e quattordici, in due originali, ciascuno in lingua inglese.

Per l'Unione europea

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Per la Repubblica unita della Tanzania

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(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.


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