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Document 22013D0310

2013/310/UE: Decisione del Comitato misto UE — ICAO, del 21 settembre 2011 , relativa all’adozione di un allegato sulla protezione della navigazione aerea del memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata

GU L 172 del 25.6.2013, p. 45–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/310/oj

25.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE — ICAO

del 21 settembre 2011

relativa all’adozione di un allegato sulla protezione della navigazione aerea del memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata

(2013/310/UE)

IL COMITATO MISTO UE — ICAO,

visto il memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata, firmato a Montreal e a Bruxelles il 28 aprile e il 4 maggio 2011 (in prosieguo il MOC ICAO), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, lettera c),

considerando quanto segue:

È opportuno includere un allegato sulla protezione della navigazione aerea nel MOC ICAO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della presente decisione è adottato ed è parte integrante del memorandum di cooperazione ICAO.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Montreal, il 21 settembre 2011

Per il comitato misto UE — ICAO

I presidenti

Per l’Unione europea

Matthias RUETE

Per l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile

Raymond BENJAMIN


ALLEGATO

«ALLEGATO I

SICUREZZA AEREA

1.   Obiettivi

1.1.

Le parti convengono di cooperare nel settore della sicurezza aerea nel quadro del memorandum di cooperazione (MC) tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) siglato a Montreal il 27 settembre 2010.

1.2.

In linea con il loro impegno di ottenere il livello più alto di sicurezza aerea in tutto il mondo e considerando l’armonizzazione mondiale delle norme e delle pratiche raccomandate in materia di sicurezza aerea (SARP), le parti convengono di cooperare strettamente in uno spirito di trasparenza e di dialogo per coordinare le loro attività di sicurezza.

2.   Ambito di applicazione

2.1.

Nel perseguire gli obiettivi di cui al punto 1.2, le parti convengono di cooperare nei seguenti settori:

condurre un dialogo regolare sulle questioni di sicurezza di reciproco interesse,

conseguire la trasparenza mediante scambio regolare di informazioni e di dati importanti per la sicurezza e grazie all’accesso reciproco alle banche dati,

partecipare alle attività di sicurezza,

riconoscere reciprocamente i risultati del programma ispettivo universale di monitoraggio della sicurezza dell’ICAO (USOAP) e le ispezioni di normalizzazione dell’UE,

controllare e analizzare il rispetto da parte degli Stati delle norme ICAO e l’adesione alle pratiche raccomandate,

cooperare in materia di regolamentazione e di normazione,

sviluppare e fornire progetti e programmi di assistenza tecnica,

promuovere la cooperazione regionale,

procedere alla scambio di esperti, e

offrire formazione professionale.

2.2.

La cooperazione di cui al punto 2.1 deve essere sviluppata nei settori in cui si esercita la competenza dell’UE.

3.   Applicazione

3.1.

Le parti possono istituire accordi di lavoro specificando i meccanismi e i procedimenti reciprocamente concordati necessari per applicare efficacemente le attività di cooperazione nei settori di cui al punto 2.1. È necessario che tali accordi di lavoro siano adottati dal comitato misto.

4.   Concertazione

4.1.

Le parti convocano riunioni e teleconferenze periodiche per discutere aspetti relativi alla sicurezza di reciproco interesse e, se necessario, coordinare le attività.

5.   Trasparenza, scambio di informazione, accesso alle banche dati

5.1.

Le parti incoraggiano, fatte salve le loro norme applicabili, la trasparenza nel settore della sicurezza aerea nelle loro relazioni con i terzi.

5.2.

Le parti adottano un comportamento trasparente nella loro cooperazione e collaborano nelle attività di sicurezza mediante lo scambio di importanti e idonei dati sulla sicurezza, informazioni e documentazione relative alla sicurezza, fornendo accesso alle relative banche dati e facilitando la reciproca partecipazione a riunioni. A tal fine le parti stabiliscono accordi di lavoro che specificano le procedure per lo scambio di informazioni e per l’accesso alle banche dati e che assicurino la riservatezza delle informazioni ricevute dall’altra parte in conformità con l’articolo 6 del memorandum di cooperazione.

6.   Partecipazione alle attività di sicurezza

6.1.

Ai fini dell’applicazione del presente allegato, ogni parte deve, se necessario, invitare l’altra parte a partecipare a attività e a riunioni relative alla sicurezza per garantire una stretta collaborazione e coordinamento. Le modalità di detta partecipazione sono fissate in accordi di lavoro concordati dalle parti.

7.   Coordinamento del programma USOAP dell’ICAO e delle ispezioni di normalizzazione dell’UE

7.1.

Le parti convengono di migliorare la loro cooperazione nei settori dell’USOAP e delle ispezioni di normalizzazione per garantire un impiego efficace di risorse limitate e per evitare la duplicazione degli sforzi, preservando l’universalità e l’integrità del programma USOAP di ICAO.

7.2.

Per verificare il rispetto da parte degli Stati membri dell’UE delle norme ICAO relative alla sicurezza e l’adesione alle pratiche raccomandate dell’ICAO e raggiungere gli obiettivi di cui al punto 7.1, le parti stabiliscono un quadro per la realizzazione, se necessario:

a)

degli audit del monitoraggio della sicurezza ICAO sull’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e relativi alle SARP in materia di sicurezza menzionate nella legislazione UE e a talune funzioni e compiti eseguiti dall’EASA per conto degli Stati membri dell’UE; e

b)

del monitoraggio dell’ICAO delle ispezioni di normalizzazione dell’UE effettuate dall’EASA presso le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’Unione sulle norme e sulle pratiche raccomandate (SARP) relative alla sicurezza e menzionate dalla legislazione dell’Unione europea.

7.3.

Le parti possono istituire accordi di lavoro specificando i meccanismi e i procedimenti necessari per applicare efficacemente le attività di cooperazione nei settori di cui all’articolo 7.2. Questi accordi di lavoro devono prevedere, tra l’altro, gli aspetti seguenti:

a)

l’ambito dell’attività di intervento nel quadro del programma USOAP dell’ICAO compresi audit e missioni di convalida sulla base di un’analisi comparativa della legislazione UE e delle SARP di ICAO relative alla sicurezza;

b)

la partecipazione reciproca alle attività di audit, ispezione e convalida;

c)

le informazioni che ogni parte dovrà fornire nel quadro del programma USOAP dell’ICAO e delle ispezioni di normalizzazione dell’EASA;

d)

la garanzia della riservatezza, se necessario, la protezione dei dati e il trattamento delle informazioni sensibili; e

e)

visite in loco.

8.   Condivisione delle informazioni e delle analisi in materia di sicurezza

8.1.

Fatte salve le rispettive norme applicabili, le parti condividono tra loro i dati sulla sicurezza pertinenti raccolti mediante il programma USOAP e altre fonti, in particolare le attività nell’ambito del monitoraggio continuo dell’ICAO, le ispezioni di normalizzazione dell’AESA e le ispezioni SAFA nonché le analisi effettuate sulla base di queste informazioni.

8.2.

Le parti cooperano strettamente in tutte le azioni per assicurare un maggiore rispetto effettivo delle SARP nell’Unione europea e negli altri Stati. Questa cooperazione deve comprendere lo scambio di informazioni, il dialogo facilitato tra le parti interessate, visite o ispezioni in loco e il coordinamento delle attività di assistenza tecnica.

9.   Questioni regolamentari

9.1.

Ogni parte assicura che l’altra parte è informata di tutta la legislazione, regolamentazione, norme, obblighi e pratiche raccomandate pertinenti che possono pregiudicare l’applicazione del presente allegato, compresa l’introduzione di eventuali modifiche.

9.2.

Le parti si impegnano a notificarsi reciprocamente in tempo utile qualsiasi proposta di modifica della propria legislazione, regolamentazione, norme, dei propri requisiti e delle proprie pratiche raccomandate, nella misura in cui dette modifiche possono avere un impatto sul presente allegato. Alla luce di queste modifiche, il comitato misto può adottare emendamenti al presente allegato, se necessario, in conformità con l’articolo 7 del memorandum di cooperazione.

9.3.

Al fine dell’armonizzazione delle regole e delle norme in materia di sicurezza su scala mondiale, le parti si consultano reciprocamente sulle questioni tecniche sollevate dalla regolamentazione del settore della sicurezza durante le differenti frasi della attività legislativa o del processo di definizione delle SARP e sono invitate a partecipare agli organismi tecnici associati, se necessario.

9.4.

L’ICAO fornisce all’UE tempestive informazioni sulle decisioni e sulle raccomandazioni relative alle SARP in materia di sicurezza, consentendo un accesso incondizionato alle lettere dirette agli Stati e ai bollettini elettronici.

9.5.

Laddove necessario, l’UE compie i necessari sforzi per garantire che la pertinente legislazione UE sia conforme con le SARP dell’ICAO sulla sicurezza aerea.

9.6.

Fatte salve le obbligazioni degli Stati membri dell’Unione europea in qualità di Stati contraenti nella convenzione di Chicago, l’Unione europea deve, se necessario, avviare un dialogo con l’ICAO per fornire informazioni tecniche nei casi in cui l’applicazione della legislazione dell’UE faccia emergere questioni relative al rispetto delle norme dell’ICAO e all’adesione alle pratiche raccomandate dell’ICAO.

10.   Progetti e programmi di assistenza tecnica

10.1.

Le parti coordinano l’assistenza agli Stati sforzandosi di garantire l’effettiva utilizzazione delle risorse e prevenire la duplicazione degli sforzi e scambiano informazioni sui dati relativi a progetti e a programmi di assistenza tecnica in materia di sicurezza aerea.

10.2.

Le parti si impegnano in attività congiunte per dare inizio e coordinare gli sforzi internazionali per identificare i donatori disposti e capaci a contribuire all’assistenza tecnica specifica agli Stati membri con importanti lacune nel settore della sicurezza.

10.3.

I contributi dell’UE devono, in particolare, essere diretti ai programmi e ai progetti di assistenza agli Stati e agli organismi regionali dell’aviazione civile intesi a risolvere importanti lacune a livello di sicurezza, ad applicare le SARP dell’ICAO, a sviluppare la cooperazione in materia di regolamentazione e a rafforzare i sistemi nazionali di monitoraggio della sicurezza, in particolare mediante l’istituzione di sistemi regionali di monitoraggio di sicurezza.

11.   Cooperazione regionale

11.1.

Le parti danno priorità alle attività intese ad accelerare l’istituzione di organizzazioni regionali di monitoraggio della sicurezza laddove l’approccio regionale offra l’opportunità di migliorare il rapporto costi/efficacia, il monitoraggio e/o i processi di normalizzazione.

12.   Assistenza specializzata

12.1.

Fatti salvi i regimi di assistenza specializzata sviluppati al di fuori del campo di applicazione del presente allegato, l’UE compie i necessari sforzi per collocare, su richiesta, a disposizione dell’ICAO esperti con riconosciuta esperienza tecnica nei pertinenti settori della sicurezza aerea per svolgere funzioni e partecipare alle attività ricomprese nel campo di applicazione del presente allegato. Le condizioni di questa assistenza specializzata sono specificate in un accordo di lavoro tra le parti.

13.   Formazione

13.1.

Se necessario le parti facilitano la partecipazione dei membri dell’altra parte a tutti i programmi di formazione in materia di sicurezza che fornisce o organizza.

13.2.

Le parti si scambiano informazioni e materiali relativi ai programmi di formazione in materia di sicurezza e, se necessario, coordinano e cooperano al loro sviluppo.

13.3.

Nel quadro delle attività cui al punto 10 del presente allegato, le parti cooperano nel facilitare e nel coordinare la partecipazione a programmi di formazione di tirocinanti provenienti da Stati o da regioni in cui l’assistenza tecnica è prestata da una delle parti.

14.   Riesame

14.1.

Le parti riesaminano periodicamente l’applicazione del presente allegato e, qualora necessario, prendono in considerazione eventuali sviluppi politici o regolamentari.

14.2.

Un’eventuale revisione del presente allegato deve essere condotta dal comitato misto istituto ai sensi dell’articolo 7 del memorandum di cooperazione.

15.   Entrata in vigore, modifiche e denuncia dell’accordo

15.1.

Il presente allegato entra in vigore alla data di adozione da parte del comitato misto e resta in vigore fino alla denuncia di una delle parti.

15.2.

Gli accordi di lavoro convenuti ai sensi del presente allegato entrano in vigore alla data della loro adozione dal comitato misto.

15.3.

Gli emendamenti agli accordi di lavoro adottati in conformità al presente allegato o la loro denuncia devono essere concordati con il comitato misto.

15.4.

Il presente allegato può essere denunciato in qualsiasi momento dalle parti mediante preavviso scritto di sei mesi notificato all’altra parte, a meno che la suddetta notifica di denuncia sia stata ritirata di comune accordo tra le parti prima dello scadere del termine.

15.5.

Fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente punto, qualora il memorandum di cooperazione sia denunciato, sono simultaneamente denunciati il presente allegato e gli accordi di lavoro adottati in conformità con lo stesso.»


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