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Document 22013D0228

2013/228/UE: Decisione n. 1/2012 del comitato istituito ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, del 17 dicembre 2012 , relativa all'inserimento nell'allegato 1 di un nuovo capitolo 20 sugli esplosivi per uso civile, alla modifica del capitolo 3 sui giocattoli nonché all'aggiornamento dei riferimenti giuridici elencati nell'allegato 1

GU L 136 del 23.5.2013, p. 17–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/228(1)/oj

23.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/17


DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

del 17 dicembre 2012

relativa all'inserimento nell'allegato 1 di un nuovo capitolo 20 sugli esplosivi per uso civile, alla modifica del capitolo 3 sui giocattoli nonché all'aggiornamento dei riferimenti giuridici elencati nell'allegato 1

(2013/228/UE)

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità («l'accordo»), in particolare l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le parti contraenti dell'accordo hanno concordato di modificare l'allegato 1 dell'accordo per inserire un nuovo capitolo sugli esplosivi per uso civile.

(2)

L'Unione europea ha adottato una nuova direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (1) e la Svizzera ha modificato le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti alla suddetta normativa dell'Unione europea conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo.

(3)

È pertanto opportuno modificare l'allegato 1, capitolo 3 «Giocattoli», per riflettere tali sviluppi.

(4)

È necessario aggiornare alcuni riferimenti giuridici contenuti nell'allegato dell'accordo.

(5)

L'articolo 10, paragrafo 5, dell'accordo dispone che il comitato può, su proposta dell'una o dell'altra parte, modificare gli allegati dell'accordo,

DECIDE:

1.

L'allegato 1 dell'accordo è modificato al fine di inserire un nuovo capitolo 20 sugli esplosivi per uso civile (escluse le munizioni) conformemente alle disposizioni stabilite nell'allegato A della presente decisione.

2.

Il capitolo 3 «Giocattoli» dell'allegato 1 dell'accordo è modificato secondo le disposizioni stabilite nell'allegato B della presente decisione.

3.

L'allegato 1 dell'accordo è modificato secondo le disposizioni stabilite nell'allegato C della presente decisione.

4.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato autorizzati ad agire per conto delle parti. Essa ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima firma.

Firmato a Berna, il 17 dicembre 2012

Per la Confederazione svizzera

Christophe PERRITAZ

Firmato a Bruxelles, il 12 dicembre 2012

Per l'Unione europea

Fernando PERREAU DE PINNINCK


(1)  Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).


ALLEGATO A

Nell'allegato 1 relativo ai settori di prodotti, è inserito il seguente capitolo 20 sugli esplosivi per uso civile (escluse le munizioni):

«CAPITOLO 20

ESPLOSIVI PER USO CIVILE

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Unione europea

1.

Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile [nella versione della GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20, rettificata nella GU L 79 del 7.4.1995, pag. 34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) e nella GU L 59 dell'1.3.2006, pag. 43 (DE)] (1), di seguito “direttiva 93/15/CEE”

2.

Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8), modificata dalla direttiva 2012/4/UE della Commissione (GU L 50 del 23.2.2012, pag. 18), di seguito “direttiva 2008/43/CE”

3.

Decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 43), modificata dalla decisione 2010/347/UE della Commissione (GU L 155 del 22.6.2010, pag. 54), di seguito “decisione 2004/388/CE”

Svizzera

100.

Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (legge sugli esplosivi), modificata da ultimo il 12 giugno 2009 (RU 2010 2617)

101.

Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (ordinanza sugli esplosivi), modificata da ultimo il 21 settembre 2012 (RU 2012 5315)

SEZIONE II

Organismi di valutazione della conformità

Il comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 dell'accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

SEZIONE III

Autorità designatrici

Il comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna un elenco delle autorità designatrici notificate dalle parti.

SEZIONE IV

Regole particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici rispettano i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo, nonché i criteri di valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 93/15/CEE e al suo allegato III.

SEZIONE V

Disposizioni aggiuntive

1.   Identificazione di prodotti

Entrambe le parti provvedono a che le imprese del settore degli esplosivi, che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori, procedano alla marcatura degli esplosivi e di ogni confezione elementare mediante un'identificazione univoca. Qualora l'esplosivo sia sottoposto a ulteriori processi di fabbricazione, il fabbricante non è tenuto alla marcatura dell'esplosivo mediante una nuova identificazione univoca, salvo nel caso in cui l'identificazione univoca originale non appaia più conformemente alla direttiva 2008/43/CE e/o all'ordinanza sugli esplosivi.

L'identificazione univoca consta degli elementi di cui all'allegato della direttiva 2008/43/CE e all'allegato 14 dell'ordinanza sugli esplosivi ed è riconosciuta per reciprocità da entrambe le parti.

A ciascuna impresa del settore degli esplosivi e/o fabbricante è assegnato un codice a tre cifre dall’autorità nazionale svizzera o dello Stato membro in cui è stabilita/o. Entrambe le parti riconoscono reciprocamente tale codice a tre cifre se il sito di fabbricazione o il fabbricante è ubicato nel territorio di una delle parti.

2.   Disposizioni relative al controllo dei trasferimenti tra l'Unione europea e la Svizzera

1.

Gli esplosivi oggetto del presente capitolo possono essere trasferiti tra l'Unione europea e la Svizzera solamente in conformità delle disposizioni dei seguenti paragrafi.

2.

I controlli effettuati in applicazione del diritto dell'Unione europea o della legislazione nazionale in caso di trasferimenti di esplosivi disciplinati nella sezione V, punto 2, rientrano unicamente nell'ambito delle normali procedure di controllo effettuate in modo non discriminatorio su tutto il territorio dell'Unione europea o della Svizzera.

3.

Per poter trasferire esplosivi, l'acquirente deve ottenere una licenza di trasferimento dall'autorità competente del luogo di destinazione. L'autorità competente verifica che il destinatario sia legalmente abilitato ad acquisire esplosivi e che detenga le licenze o autorizzazioni necessarie. Il transito di esplosivi attraverso il territorio di uno o più Stati membri o della Svizzera deve essere notificato dal responsabile del trasferimento alle autorità competenti degli Stati membri in questione o della Svizzera, che devono approvarlo.

4.

Se uno Stato membro o la Svizzera ritiene che esista un problema concernente la verifica dell'abilitazione ad acquisire esplosivi di cui al paragrafo 3, lo Stato membro in questione o la Svizzera trasmette le informazioni disponibili in materia alla Commissione europea che adisce senza indugio il comitato previsto all'articolo 13 della direttiva 93/15/CEE. La Commissione europea informa la Svizzera di conseguenza mediante il comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo.

5.

Se l'autorità competente del luogo di destinazione autorizza il trasferimento, rilascia al destinatario un documento contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 7. Tale documento deve accompagnare gli esplosivi sino al punto di destinazione previsto. Esso deve essere presentato ogniqualvolta venga richiesto dalle autorità competenti. Una copia del documento è conservata dal destinatario che lo presenterà all'autorità competente del luogo di destinazione, su richiesta di quest'ultima.

6.

Se l'autorità competente di uno Stato membro o della Svizzera ritiene che non siano necessarie esigenze particolari di sicurezza pubblica quali quelle menzionate al paragrafo 5, il trasferimento di esplosivi sul suo territorio o su una parte del suo territorio può essere effettuato senza l'informazione preventiva di cui al paragrafo 7. L'autorità competente del luogo di destinazione rilascia allora una licenza di trasferimento valida per una durata determinata, che può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento con decisione motivata. Il documento di cui al paragrafo 5, che accompagna gli esplosivi fino al luogo di destinazione, fa allora riferimento soltanto alla suddetta licenza di trasferimento.

7.

Quando i trasferimenti di esplosivi richiedono controlli specifici per determinare se rispondono a esigenze particolari di sicurezza pubblica sul territorio o su una parte del territorio di uno Stato membro o della Svizzera, il destinatario, prima del trasferimento, fornisce all'autorità competente del luogo di destinazione le informazioni seguenti:

il nome e l'indirizzo degli operatori interessati. Questi dati devono essere sufficientemente dettagliati per permettere, da un lato, di contattare gli operatori e, dall'altro, di accertare che le persone in questione siano ufficialmente abilitate a ricevere la spedizione,

il numero e la quantità degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento,

una descrizione completa dell'esplosivo in questione e dei mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite,

le informazioni relative al rispetto delle condizioni di immissione sul mercato, quando è prevista tale immissione,

il modo in cui si effettua il trasferimento e l'itinerario,

le date previste di partenza e di arrivo,

se necessario, i punti precisi di entrata e uscita dagli Stati membri o dalla Svizzera.

Le autorità competenti del luogo di destinazione esaminano le condizioni in cui può essere effettuato il trasferimento, soprattutto in considerazione delle particolari esigenze di sicurezza pubblica. Qualora tali esigenze particolari di sicurezza pubblica siano soddisfatte, il trasferimento è autorizzato. In caso di transito sul territorio di altri Stati membri o della Svizzera, questi esaminano e approvano, secondo le stesse modalità, le informazioni relative al trasferimento.

8.

Fatti salvi i controlli normali che lo Stato membro di partenza effettua sul proprio territorio, i destinatari e gli operatori del settore degli esplosivi trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro di partenza nonché a quelle dello Stato membro di transito, su loro richiesta, qualsiasi informazione utile di cui dispongano in merito ai trasferimenti di esplosivi.

9.

Nessun fornitore può trasferire esplosivi senza che il destinatario abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni a tale effetto conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3, 5, 6 e 7.

10.

Ai fini dell'attuazione del paragrafo 4, quando una misura di cui all'articolo 13 della direttiva 93/15/CEE è adottata in relazione a prodotti di imprese svizzere del settore degli esplosivi e/o di fabbricanti svizzeri, essa è comunicata immediatamente al comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo.

Se la Svizzera non concorda con questa misura, la sua applicazione è rinviata per tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione. Il comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo tiene consultazioni al fine di giungere a una soluzione. Qualora non si giunga a una soluzione entro il termine di cui al presente paragrafo, ciascuna delle parti può sospendere il capitolo in parte o integralmente.

11.

Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 5 e 6, si applicano le disposizioni della decisione 2004/388/CE.

3.   Scambio di informazioni

A norma delle disposizioni generali del presente accordo, gli Stati membri e la Svizzera tengono reciprocamente a disposizione tutte le informazioni pertinenti necessarie a garantire una corretta attuazione della direttiva 2008/43/CE.

4.   Luogo di stabilimento del fabbricante

Ai fini del presente capitolo, è sufficiente che l'impresa del settore degli esplosivi, il fabbricante, un rappresentante autorizzato o, in caso di assenza di questi ultimi, la persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato, sia stabilito nel territorio di una delle parti.»


(1)  Il presente capitolo non si applica agli esplosivi destinati a essere utilizzati, in conformità della legislazione nazionale, dalle forze armate e dalla polizia, agli articoli pirotecnici e alle munizioni.


ALLEGATO B

Nell'allegato 1 relativo ai settori di prodotti, il capitolo 3 «Giocattoli» è soppresso e sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 3

GIOCATTOLI

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Unione europea

1.

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2012/7/UE (GU L 64 del 3.3.2012, pag. 7), di seguito “direttiva 2009/48/CE”

Svizzera

100.

Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RU 1995 1469), modificata da ultimo il 9 novembre 2011 (RU 2011 5227)

101.

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RU 2005 5451), modificata da ultimo il 22 agosto 2012 (RU 2012 4713)

102.

Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 15 agosto 2012 concernente la sicurezza dei giocattoli (RU 2012 4717)

103.

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RU 2005 6555), modificata da ultimo il 15 agosto 2012 (RU 2012 4855)

104.

Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (RU 1996 1904), modificata da ultimo il 1o giugno 2012 (RU 2012 2887)

SEZIONE II

Organismi di valutazione della conformità

Il comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 dell'accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

SEZIONE III

Autorità designatrici

Il comitato istituito dall'articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna un elenco delle autorità designatrici notificate dalle parti.

SEZIONE IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici rispettano i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo nonché all'articolo 24 della direttiva 2009/48/CE.

SEZIONE V

Disposizioni aggiuntive

1.   Scambio di informazioni relative al certificato di conformità e alla documentazione tecnica

Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri o della Svizzera possono, su richiesta motivata, chiedere la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa a un fabbricante stabilito nel territorio della Svizzera o di uno Stato membro. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e della Svizzera possono richiedere a un fabbricante stabilito in Svizzera o nell'Unione europea le parti pertinenti della documentazione tecnica in una lingua ufficiale dell'autorità richiedente o in inglese.

Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa da un'autorità di vigilanza del mercato, questa può fissare un termine pari a trenta giorni, a meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza più breve.

Nel caso in cui il fabbricante stabilito sul territorio della Svizzera o di uno Stato membro non si conformi a tale disposizione, l'autorità di vigilanza del mercato può richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti essenziali.

2.   Richieste di informazioni agli organismi designati

Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e della Svizzera possono richiedere a un organismo designato della Svizzera o di uno Stato membro di fornire informazioni in merito a qualsiasi attestato d'esame del tipo di cui esso abbia effettuato il rilascio o il ritiro, o in merito al rifiuto di rilasciare tale attestato, nonché le relazioni relative alle prove e la documentazione tecnica.

3.   Obblighi di informazione degli organismi designati

Conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE, gli organismi designati forniscono agli altri organismi designati a norma del presente accordo, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi giocattoli, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi, delle valutazioni della conformità.

4.   Scambio di esperienze

Le autorità nazionali svizzere possono partecipare allo scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica di cui all'articolo 37 della direttiva 2009/48/CE.

5.   Coordinamento degli organismi designati

Gli organismi designati svizzeri di valutazione della conformità possono partecipare ai sistemi di coordinamento e cooperazione e al gruppo o gruppi settoriali di organismi notificati di cui all'articolo 38 della direttiva 2009/48/CE, direttamente o mediante rappresentanti designati.

6.   Accesso al mercato

Gli importatori stabiliti nell'Unione europea o in Svizzera indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo presso il quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

Le parti riconoscono reciprocamente tale indicazione dei dati del fabbricante e dell'importatore, della denominazione commerciale registrata o del marchio registrato e dell'indirizzo presso il quale possono essere contattati, che deve essere riportata come precisato sopra. Ai fini di tale obbligo specifico, per “importatore” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nel territorio della Svizzera o dell'Unione europea che immette sul mercato svizzero o dell'Unione europea un giocattolo originario di un paese terzo.

7.   Norme armonizzate

La Svizzera riconosce le norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla normativa di cui alla sezione 1 del presente capitolo. Qualora la Svizzera ritenga che la conformità a una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni stabilite nella normativa di cui alla sezione I, essa sottopone la questione al comitato, presentando le proprie motivazioni.

Il comitato esamina il caso e può chiedere all'Unione europea di procedere conformemente alla procedura prevista all'articolo 14 della direttiva 2009/48/CE. Il comitato è informato del risultato della procedura.

8.   Procedura per i giocattoli presentanti una non conformità che non è limitata al loro territorio nazionale  (1)

A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del presente accordo, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro o della Svizzera, qualora abbiano adottato provvedimenti o abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un giocattolo disciplinato dalla sezione I del presente capitolo presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, e ritengano che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, si informano reciprocamente e informano la Commissione europea senza indugio:

dei risultati della valutazione che hanno effettuato e dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare al pertinente operatore economico,

delle misure provvisorie adottate al fine di vietare o limitare la messa a disposizione del giocattolo sul loro mercato nazionale, ritirarlo da tale mercato o richiamarlo qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate. Ciò comprende i particolari indicati all'articolo 42, paragrafo 5, della direttiva 2009/48/CE.

Le autorità di vigilanza del mercato della Svizzera o degli Stati membri diversi da quello che ha avviato tale procedura informano senza indugio la Commissione europea e le altre autorità nazionali di tutti i provvedimenti adottati e di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del giocattolo interessato.

Le parti garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al giocattolo in questione, quali il ritiro del giocattolo dal loro mercato.

9.   Procedura di salvaguardia in caso di obiezioni contro misure nazionali

In caso di disaccordo con la misura nazionale emanata, la Svizzera o uno Stato membro informano la Commissione europea delle loro obiezioni.

Se, in esito alla procedura di cui al paragrafo 8, sono sollevate obiezioni da parte di uno Stato membro o della Svizzera contro una misura adottata rispettivamente dalla Svizzera o da uno Stato membro, o se la Commissione europea ritiene una misura nazionale non conforme alla normativa di cui al presente capitolo, la Commissione europea si consulta senza indugio con gli Stati membri, la Svizzera e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale per determinare se sia giustificata o meno.

In caso di accordo tra le parti sui risultati delle indagini, gli Stati membri e la Svizzera adottano le misure necessarie per garantire che vengano prese senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al giocattolo in questione, quali il suo ritiro dal loro mercato.

In caso di disaccordo tra le parti sui risultati delle indagini, il caso è sottoposto al comitato che potrà decidere di fare effettuare una perizia.

Se il comitato giudica che la misura sia:

a)

ingiustificata, l'autorità nazionale della Svizzera o dello Stato membro che ha adottato la misura deve ritirarla;

b)

giustificata, le parti adottano le misure necessarie affinché il giocattolo non conforme sia ritirato dai rispettivi mercati.»


(1)  Questa procedura non comporta l'obbligo per l'Unione europea di concedere alla Svizzera l'accesso al sistema comunitario di scambio rapido di informazione (RAPEX) a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).


ALLEGATO C

Modifiche dell'allegato 1

Capitolo 1 (Macchine)

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Svizzera

100.

Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2573)

101.

Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2583)

102.

Ordinanza del 2 aprile 2008 sulla sicurezza delle macchine (RU 2008 1785), modificata da ultimo il 20 aprile 2011 (RU 2011 1755)»

Capitolo 7 (Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione)

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Svizzera

100.

Legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) (RU 1997 2187), modificata da ultimo il 12 giugno 2009 (RU 2010 2617)

101.

Ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) (RU 2002 2086), modificata da ultimo il 18 novembre 2009 (RU 2009 6243)

102.

Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni (OFCOM) del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (RU 2002 2111), modificata da ultimo il 13 agosto 2012 (RU 2012 4337)

103.

Allegato 1 dell'ordinanza dell'OFCOM sugli impianti di telecomunicazione (RU 2002 2115), modificato da ultimo il 21 novembre 2005 (RU 2005 5139)

104.

Elenco delle norme tecniche pubblicate sul Foglio federale con titoli e riferimenti, modificato da ultimo il 1o maggio 2012 (FF 2012 4380)

105.

Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (RU 2007 945), modificata da ultimo il 9 dicembre 2011 (RU 2012 367)»

Capitolo 12 (Veicoli a motore)

La sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, è soppressa e sostituita dalla seguente:

«SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Unione europea

1.

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 65/2012 della Commissione, del 24 gennaio 2012 (GU L 28 del 31.1.2012, pag. 24), che tiene conto degli atti elencati nell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE, quale modificata fino al 2 marzo 2012 e delle modifiche dell'allegato di cui sopra relative agli atti ivi elencati, approvate secondo la procedura di cui alla sezione V, paragrafo 1 (di seguito “direttiva quadro 2007/46/CE”)

Svizzera

100.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (RU 1995 4145), quale modificata fino al 2 marzo 2012 (RU 2012 1909), che tiene conto delle modifiche approvate secondo la procedura di cui alla sezione V, paragrafo 1

101.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (RU 1995 3997), quale modificata fino all'11 giugno 2010 (RU 2010 2749), che tiene conto delle modifiche approvate secondo la procedura di cui alla sezione V, paragrafo 1»

Capitolo 13 (Trattori agricoli o forestali)

La sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, è soppressa e sostituita dalla seguente:

«SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Unione europea

1.

Direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

2.

Direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/52/UE della Commissione, dell'11 agosto 2010 (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 37)

3.

Direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

4.

Direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81)

5.

Direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell'8 settembre 2010 (GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7)

6.

Direttiva 86/297/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori ed alla relativa protezione, modificata da ultimo dalla direttiva 2012/24/UE della Commissione, dell'8 ottobre 2012 (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 24)

7.

Direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/22/UE della Commissione, del 15 marzo 2010 (GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1)

8.

Direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/22/UE della Commissione, del 15 marzo 2010 (GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1)

9.

Direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/22/UE della Commissione, del 15 marzo 2010 (GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1)

10.

Direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 2011/87/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 (GU L 301 del 18.11.2011, pag. 1)

11.

Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell'8 settembre 2010 (GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7)

12.

Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 30)

13.

Direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 261 del 3.10.2009, pag. 1)

14.

Direttiva 2009/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 198 del 30.7.2009, pag. 4)

15.

Direttiva 2009/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 198 del 30.7.2009, pag. 9)

16.

Direttiva 2009/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell'8 settembre 2010 (GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7)

17.

Direttiva 2009/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 203 del 5.8.2009, pag. 19)

18.

Direttiva 2009/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 214 del 19.8.2009, pag. 23)

19.

Direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici (compatibilità elettromagnetica) provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 1)

20.

Direttiva 2009/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 11)

21.

Direttiva 2009/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 203 del 5.8.2009, pag. 52)

22.

Direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (versione codificata) (GU L 261 del 3.10.2009, pag. 40)

23.

Direttiva 2009/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 18)

24.

Direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell'8 settembre 2010 (GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7)

Svizzera

100.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (RU 1995 4171), modificata da ultimo il 2 marzo 2012 (RU 2012 1915)

101.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (RU 1995 3997), modificata da ultimo l'11 giugno 2010 (RU 2010 2749)»

Capitolo 14 (Buona pratica di laboratorio — Good Laboratory Practice)

Nella sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il riferimento alle disposizioni della Svizzera è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Svizzera

100.

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RU 1984 1122), modificata da ultimo il 19 marzo 2010 (RU 2010 3233)

101.

Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RU 2004 4763), modificata da ultimo il 17 giugno 2005 (RU 2006 2197)

102.

Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RU 2005 2721), modificata da ultimo il 10 novembre 2010 (RU 2010 5223)

103.

Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari (RU 2005 3035), modificata da ultimo il 17 giugno 2011 (RU 2011 2927)

104.

Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (RU 2001 2790), modificata da ultimo il 12 gennaio 2011 (RU 2011 725)

105.

Ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicamenti (RU 2001 3420), modificata da ultimo l'8 settembre 2010 (RU 2010 4039)»

Capitolo 15 (Ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali)

La sezione I, Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, è soppressa e sostituita dalla seguente:

«SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Unione europea

1.

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1027/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 38)

2.

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, modificata da ultimo dalla direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 1)

3.

Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14)

4.

Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14)

5.

Direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 22)

6.

Direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari (GU L 228 del 17.8.1991, pag. 70)

7.

Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano (GU C 63 dell'1.3.1994, pag. 4) (pubblicate sul sito web della Commissione europea)

8.

EudraLex Volume 4 — Linee guide UE per le norme di buona fabbricazione per i medicinali ad uso umano e veterinario (pubblicate sul sito web della Commissione europea)

9.

Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34)

10.

Direttiva 2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 13)

11.

Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 74)

Svizzera

100.

Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (RU 2001 2790), modificata da ultimo il 12 gennaio 2011 (RU 2011 725)

101.

Ordinanza del 17 ottobre 2001 sulle autorizzazioni (RU 2001 3399), modificata da ultimo il 25 maggio 2011 (RU 2011 2561)

102.

Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 2001 concernente i requisiti per l'omologazione di medicamenti (RU 2001 3437), modificata da ultimo il 7 settembre 2012 (RU 2012 5651)

103.

Ordinanza del 17 ottobre 2001 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici (RU 2001 3511), modificata da ultimo il 9 maggio 2012 (RU 2012 2777)»


DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Al fine di garantire l'effettiva attuazione del capitolo 3 «Giocattoli» e conformemente alla dichiarazione del Consiglio relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati (1), la Commissione europea consulterà gli esperti della Svizzera nella fase preparatoria dei progetti di misure da sottoporre successivamente al comitato previsto dall'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2009/48/CE.


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 429.


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