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Document 22013D0225

Decisione del Comitato misto SEE n. 225/2013, del 13 dicembre 2013 , che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

GU L 154 del 22.5.2014, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/225/oj

22.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 225/2013

del 13 dicembre 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 528/2012 abroga la direttiva n. 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 528/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2013, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Per il Liechtenstein, la presente decisione entra in vigore lo stesso giorno o, se successivo, il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo tra il Liechtenstein e la Svizzera relativo alla cooperazione nell'ambito della procedura di autorizzazione dei biocidi conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 13 dicembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Nell'allegato II, capitolo XV, il testo del punto 12n (Direttiva 98/8/CE) è sostituito dal seguente:

«32012 R 0528: Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

gli Stati EFTA partecipano ai lavori dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, in seguito “l'Agenzia”, istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

b)

Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini “Stato/i membro/i” contenuti nel regolamento (UE) n. 528/2012 comprendono, oltre agli Stati contemplati dal regolamento, gli Stati EFTA.

c)

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Agenzia assiste, all'occorrenza, l'Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti.

d)

All'articolo 35 è aggiunto il seguente paragrafo:

“4.   Gli Stati EFTA sono autorizzati a partecipare a pieno titolo ai lavori del gruppo di coordinamento e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto. Il regolamento interno del gruppo di coordinamento consente la partecipazione a pieno titolo degli Stati EFTA.”

e)

All'articolo 44, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:

“Quando la Commissione concede un'autorizzazione dell'Unione o decide che non è stata concessa una siffatta autorizzazione, gli Stati EFTA adottano contemporaneamente le decisioni corrispondenti entro 30 giorni dall'adozione dell'atto della Commissione. Il Comitato misto SEE viene informato e pubblica periodicamente l'elenco di tali decisioni nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale.”

f)

All'articolo 48 è aggiunto il seguente paragrafo:

“4.   Se la Commissione annulla o modifica un'autorizzazione dell'Unione, gli Stati EFTA annullano o modificano la decisione corrispondente.”

g)

All'articolo 49 è aggiunto il comma seguente:

“Se la Commissione annulla un'autorizzazione dell'Unione, gli Stati EFTA annullano la decisione corrispondente.”

h)

All'articolo 50 è aggiunto il seguente paragrafo:

“4.   Se la Commissione modifica un'autorizzazione dell'Unione, gli Stati EFTA modificano la decisione corrispondente.”

i)

All'articolo 75 è aggiunto il seguente paragrafo:

“5.   Gli Stati EFTA sono autorizzati a partecipare a pieno titolo ai lavori del comitato sui biocidi e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.”

j)

All'articolo 78 è aggiunto il seguente paragrafo:

“3.   A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, gli Stati EFTA partecipano al finanziamento dell'Agenzia. A tal fine, si applicano mutatis mutandis le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.”

k)

In caso di disaccordo tra le parti contraenti in merito all'applicazione di tali disposizioni si applica, mutatis mutandis, la parte VII dell'accordo.»


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