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Document 22013D0179

    Decisione del Comitato misto SEE n. 179/2013, dell’ 8 novembre 2013 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

    GU L 92 del 27.3.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/179/oj

    27.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 92/1


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 179/2013

    dell’8 novembre 2013

    che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 56/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/235/UE della Commissione, del 23 maggio 2013, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces (2).

    (3)

    La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

    (4)

    Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

    1)

    al punto 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32013 D 0235: Decisione di esecuzione 2013/235/UE della Commissione, del 23 maggio 2013 (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 29).»;

    2)

    al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32013 R 0056: Regolamento (UE) n. 56/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013 (GU L 21 del 24.1.2013, pag. 3).»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (UE) n. 56/2013 e della decisione di esecuzione 2013/235/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Thórir IBSEN


    (1)  GU L 21 del 24.1.2013, pag. 3.

    (2)  GU L 139 del 25.5.2013, pag. 29.

    (3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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