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Asiakirja 22013D0142

Decisione del Comitato misto SEE n. 142/2013, del 15 luglio 2013 , che modifica l’allegato IV (Energia) e l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

GU L 345 del 19.12.2013, s. 11—11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Asiakirjan oikeudellinen asema Voimassa

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/142/oj

19.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 142/2013

del 15 luglio 2013

che modifica l’allegato IV (Energia) e l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 119/2013 della Commissione, dell’11 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 2214/96 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA): trasmissione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA, per quanto riguarda la costituzione di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 147/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell’energia per quanto riguarda l’introduzione di aggiornamenti per le statistiche mensili e annuali dell’energia (2).

(3)

Il regolamento (UE) n. 147/2013 abroga il regolamento (UE) n. 844/2010 della Commissione (3), che è integrato nell’accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati IV e XXI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 28 [regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato IV dell’accordo SEE, il testo del primo trattino [regolamento (UE) n. 844/2010 della Commissione] è sostituito da quanto segue:

«32013 R 0147: Regolamento (UE) n. 147/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013 (GU L 50 del 22.2.2013, pag. 1)».

Articolo 2

L’allegato XXI dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 19c [regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione] è inserito il seguente trattino:

«—

32013 R 0119: Regolamento (UE) n. 119/2013 della Commissione, dell’11 febbraio 2013 (GU L 41 del 12.2.2013, pag. 1)»;

2)

al punto 26a [regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio], il testo del primo trattino [regolamento (UE) n. 844/2010 della Commissione] è sostituito da quanto segue:

«32013 R 0147: Regolamento (UE) n. 147/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013 (GU L 50 del 22.2.2013, pag. 1)».

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 119/2013 e (UE) n. 147/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (4).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 41 del 12.2.2013, pag. 1.

(2)  GU L 50 del 22.2.2013, pag. 1.

(3)  GU L 258 del 30.9.2010, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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