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Document 22012D0236

    Decisione del Comitato misto SEE n. 236/2012, del 31 dicembre 2012 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

    GU L 81 del 21.3.2013, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/236(2)/oj

    21.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 81/38


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 236/2012

    del 31 dicembre 2012

    che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro dell’Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1o gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010 (1).

    (2)

    La decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (2) non è stata integrata nell’accordo SEE. Di conseguenza, i requisiti specifici in termini di comunicazione dei dati di cui alla decisione non si applicano agli Stati EFTA.

    (3)

    Gli Stati EFTA sono inseriti nel registro dell’Unione e nel catalogo delle operazioni dell’Unione europea (EUTL). L’amministratore centrale svolge i suoi compiti per quanto riguarda questi Stati. L’Autorità di vigilanza EFTA è quindi l’organo abilitato a impartire all’amministratore centrale le istruzioni necessarie per quanto riguarda le disposizioni connesse all’applicazione del regolamento (UE) n. 1193/2011 per gli Stati EFTA.

    (4)

    Le parti contraenti convengono che la natura specifica dell’EU ETS e il relativo sistema standardizzato e sicuro di registri di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che prevede l’istituzione di un registro dell’Unione, richiedono norme speciali sull’archiviazione dei dati e sull’accesso per quanto riguarda il registro dell’Unione onde garantire che le quote di emissioni dei gas a effetto serra conformi alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto e i trasferimenti di tali quote siano compatibili con gli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto.

    (5)

    Il registro dell’Unione deve riflettere l’estensione dell’EU ETS agli Stati EFTA. A norma della decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012 del 26 luglio 2012 (4), il conto totale unionale, il conto totale unionale per il trasporto aereo, il conto d’asta unionale, il conto unionale di assegnazione, il conto di riserva unionale per i nuovi entranti, il conto d’asta unionale per il trasporto aereo e il conto unionale di riserva speciale comprendono le quote di emissioni degli Stati EFTA.

    (6)

    Le parti contraenti riconoscono il carattere distintivo del registro dell’Unione e dell’EUTL e le competenze della Commissione per quanto riguarda il funzionamento sicuro e la manutenzione del sistema. La Commissione deve quindi poter garantire all’occorrenza la sospensione immediata dell’accesso a norma del regolamento (UE) n. 1193/2011 pur tenendo conto del ruolo dell’Autorità di vigilanza EFTA. Questa soluzione non incide su future questioni connesse alla struttura a due pilastri creata a norma dell’accordo SEE.

    (7)

    Le parti contraenti riconoscono che è indispensabile concedere alle autorità di contrasto e alle autorità fiscali di una parte contraente, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea, alla Corte dei conti europea, a Eurojust e alle autorità competenti di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e all’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), alle competenti autorità nazionali di vigilanza, agli amministratori nazionali delle parti contraenti e alle autorità competenti di cui all’articolo 18 della direttiva 2003/87/CE il diritto di ottenere determinati dati archiviati nel registro dell’Unione e nell’EUTL, in casi chiaramente specificati, qualora ciò sia necessario per assolvere ai loro compiti ai sensi dell’articolo 83 del regolamento (UE) n. 1193/2011 e dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 920/2010 (7), modificato dal regolamento (UE) n. 1193/2011.

    (8)

    Per lo stesso motivo, pur ricordando che la decisione 2009/371/GAI del Consiglio (8) non è integrata nell’accordo SEE, le parti contraenti prendono atto che Europol ottiene un accesso permanente in sola lettura ai dati registrati nel registro dell’Unione e nell’EUTL.

    (9)

    Le parti contraenti ricordano tuttavia che, per quanto riguarda la concessione dei diritti di informazione e dell’accesso permanente in sola lettura a norma dell’articolo 83 del regolamento (UE) n. 1193/2011 e dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 920/2010, modificato dal regolamento (UE) n. 1193/2011, resta inteso che la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, l’amministrazione fiscale e l’applicazione della legge non rientrano nel campo di applicazione dell’accordo SEE e che pertanto i regolamenti in questione non conferiscono alle istituzioni menzionate diritti diversi da quelli esplicitamente citati ai rispettivi articoli 83 e 75.

    (10)

    Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:

    1)

    il punto 21an [regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione] è così modificato:

    i)

    è aggiunto quanto segue:

    «, modificato da:

    32011 R 1193: Regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011 (GU L 315 del 29.11.2011, pag. 1).»;

    ii)

    gli adattamenti h) e i) sono rinumerati come adattamenti j) e m);

    iii)

    dopo l’adattamento g) è inserito il seguente adattamento:

    «h)

    all’articolo 64, paragrafo 1, e all’articolo 64 bis, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

    “Nel caso di conti che rientrano nella giurisdizione di uno Stato EFTA, la Commissione informa immediatamente l’Autorità di vigilanza EFTA delle istruzioni impartite all’amministratore centrale e della relativa motivazione.

    Qualora la sospensione dell’accesso non sia orizzontale, e nella misura in cui riguarda singoli conti che rientrano nella giurisdizione di uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA adotta entro tre giorni lavorativi una decisione sull’applicabilità delle istruzioni della Commissione in base alle spiegazioni fornite dalla Commissione stessa. L’assenza di una decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA non ha alcun effetto sulla validità delle istruzioni impartite dalla Commissione o dell’azione dell’amministratore centrale.”;

    i)

    all’articolo 64 bis, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

    “Qualora i titolari dei conti rientrino nella giurisdizione di uno Stato EFTA, le parole ‘la Commissione’ sono sostituite da ‘l’Autorità di vigilanza EFTA’.” »;

    iv)

    dopo l’adattamento j) sono inseriti i seguenti adattamenti:

    «k)

    all’articolo 75, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

    “Qualora i titolari dei conti rientrino nella giurisdizione di uno Stato EFTA, tali dati possono essere forniti dall’amministratore centrale previa autorizzazione dell’Autorità di vigilanza EFTA.”;

    l)

    all’articolo 75, paragrafo 5 bis, è aggiunto il seguente comma:

    “Qualora i titolari dei conti rientrino nella giurisdizione di uno Stato EFTA, Europol informa l’Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione in merito all’uso dei dati.” »;

    2)

    dopo il punto 21an [regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione] è inserito quanto segue:

    «21ana.

    32011 R 1193: Regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro dell’Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1o gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010 (GU L 315 del 29.11.2011, pag. 1).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

    a)

    gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni riguardanti gli Stati EFTA, i loro gestori e gli operatori aerei da essi gestiti sono registrati nel catalogo delle operazioni dell’Unione europea (EUTL).

    L’amministratore centrale è competente a svolgere i compiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda gli Stati EFTA, i loro gestori o gli operatori aerei da essi gestiti;

    b)

    all’articolo 7, paragrafo 4, è aggiunta la seguente frase:

    “L’Autorità di vigilanza EFTA coordina l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento con gli amministratori nazionali di ciascuno Stato EFTA e con l’amministratore centrale.”;

    c)

    all’articolo 31, paragrafo 7, è aggiunta la seguente frase:

    “Qualora i titolari dei conti rientrino nella giurisdizione di uno Stato EFTA, le parole ‘la Commissione’ sono sostituite da ‘l’Autorità di vigilanza EFTA’.”;

    d)

    all’articolo 49, paragrafo 2, all’articolo 50, paragrafo 2, all’articolo 53, paragrafo 2, e all’articolo 54, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

    “Per quanto riguarda le tabelle nazionali di assegnazione degli Stati EFTA, l’amministratore centrale riceve istruzioni dall’Autorità di vigilanza EFTA.”;

    e)

    all’articolo 70, paragrafo 1, e all’articolo 71, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

    “Nel caso di conti che rientrano nella giurisdizione di uno Stato EFTA, la Commissione informa immediatamente l’Autorità di vigilanza EFTA delle istruzioni impartite all’amministratore centrale e della relativa motivazione.

    Qualora la sospensione dell’accesso non sia orizzontale, e nella misura in cui riguarda singoli conti che rientrano nella giurisdizione di uno Stato EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA adotta entro tre giorni lavorativi una decisione sull’applicabilità delle istruzioni della Commissione in base alle spiegazioni fornite dalla Commissione stessa. L’assenza di una decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA non ha alcun effetto sulla validità delle istruzioni impartite dalla Commissione o dell’azione dell’amministratore centrale.”;

    f)

    all’articolo 71, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

    “Qualora i titolari dei conti rientrino nella giurisdizione di uno Stato EFTA, le parole ‘la Commissione’ sono sostituite da ‘l’Autorità di vigilanza EFTA’.”;

    g)

    all’articolo 73, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

    “L’amministratore nazionale di uno Stato EFTA può chiedere all’Autorità di vigilanza EFTA di ripristinare le procedure sospese a norma del paragrafo 1 se ritiene di aver risolto i punti irrisolti che avevano causato la sospensione. In caso affermativo l’Autorità di vigilanza EFTA, previa consultazione con la Commissione, ordina all’amministratore centrale di ripristinare tali processi. In caso contrario respinge la richiesta entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente l’amministratore nazionale, motivando le proprie ragioni e delineando i criteri cui conformarsi al fine dell’accettazione di una nuova richiesta.”;

    h)

    all’articolo 83, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

    “Qualora i titolari dei conti rientrino nella giurisdizione di uno Stato EFTA, tali dati possono essere forniti dall’amministratore centrale previa autorizzazione dell’Autorità di vigilanza EFTA.”;

    i)

    all’articolo 83, paragrafo 6, è aggiunto il seguente comma:

    “Qualora i titolari dei conti rientrino nella giurisdizione di uno Stato EFTA, Europol informa l’Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione in merito all’uso dei dati.” »

    Articolo 2

    I testi del regolamento (UE) n. 1193/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2013 o, se posteriore, il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (9).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 31 dicembre 2012

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Atle LEIKVOLL


    (1)  GU L 315 del 29.11.2011, pag. 1.

    (2)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

    (3)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

    (4)  GU L 309 dell’8.11.2012, pag. 38.

    (5)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

    (6)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

    (7)  GU L 270 del 14.10.2010, pag. 1.

    (8)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

    (9)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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