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Document 22012D0190
Decision of the EEA Joint Committee No 190/2012 of 28 September 2012 amending Protocol 47 (on the abolition of technical barriers to trade in wine) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 190/2012, del 28 settembre 2012 , che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 190/2012, del 28 settembre 2012 , che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell’accordo SEE
GU L 341 del 13.12.2012, p. 44–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/44 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 190/2012
del 28 settembre 2012
che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione, del 12 luglio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (1). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1793/2003 della Commissione (2), integrato nell’accordo SEE, è scaduto e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(3) |
La presente decisione riguarda la normativa in materia di vino. Tale normativa non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell’introduzione al protocollo 47 dell’accordo SEE. La presente decisione non si applica pertanto al Liechtenstein, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo 47 dell’accordo SEE è così modificato:
1) |
il testo del punto 7 [regolamento (CE) n. 1793/2003 della Commissione] è soppresso; |
2) |
al punto 11 [regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: All’articolo 70 bis è aggiunto quanto segue: “Gli Stati EFTA, quando interessati, seguono le procedure di cui all’articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 70 bis, paragrafo 2, e all’articolo 70 bis, paragrafo 4.” » |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 670/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012 a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (3) o, se successivo, il giorno dell’entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 102/2012 del 30 aprile 2012 (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 183 del 13.7.2011, pag. 6.
(2) GU L 262 del 14.10.2003, pag. 10.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
(4) GU L 248 del 13.9.2012, pag. 40.