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Document 22012D0184
Decision of the EEA Joint Committee No 184/2012 of 28 September 2012 amending Annex XX (Environment) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 184/2012, del 28 settembre 2012 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 184/2012, del 28 settembre 2012 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
GU L 341 del 13.12.2012, p. 38–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/38 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 184/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/740/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, recante modifica delle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2007/506/CE, 2007/742/CE, 2009/543/CE e 2009/544/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione a taluni prodotti del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (1). |
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
ai punti 2d (decisione 2006/799/CE della Commissione), 2da (decisione 2007/64/CE della Commissione), 2y (decisione 2007/506/CE della Commissione) e 2zc (decisione 2007/742/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
ai punti 2v (decisione 2009/544/CE della Commissione) e 2z (decisione 2009/543/CE della Commissione) è aggiunto quanto segue: «, modificata da:
|
Articolo 2
I testi della decisione 2011/740/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (2), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 297 del 16.11.2011, pag. 64.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
(3) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.