Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0173

    Decisione del Comitato misto SEE n. 173/2012, del 28 settembre 2012 , che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

    GU L 341 del 13.12.2012, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/173(2)/oj

    13.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 341/25


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 173/2012

    del 28 settembre 2012

    che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (1).

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 531/2012 abroga il regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che è integrato nell’accordo e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

    (3)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XI dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il testo del punto 5cu [regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XI dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:

    «32012 R 0531: Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).

    Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

    a)

    All’articolo 1, paragrafo 6, è aggiunto il seguente paragrafo:

    “Qualora alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 173/2012, del 28 settembre 2012, che integra il presente regolamento nell’accordo SEE, la Banca centrale europea non abbia pubblicato il tasso di cambio euro/corona islandese, si applica il tasso di cambio pubblicato alla stessa data dalla banca centrale islandese.

    Ai fini dei limiti successivi e delle tariffe massime di cui all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 1 e all’articolo 12, paragrafo 1, i tassi di cambio di riferimento applicati per determinare i valori rivisti sono, nel caso della corona islandese e in assenza di una pubblicazione corrispondente della Banca centrale europea, quelli pubblicati dalla banca centrale islandese due mesi prima della data a decorrere dalla quale si applicano tali valori.”

    b)

    All’articolo 1, paragrafo 7, è aggiunto il seguente paragrafo:

    “Qualora alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 173/2012, del 28 settembre 2012, che integra il presente regolamento nell’accordo SEE, la Banca centrale europea non abbia pubblicato il tasso di cambio euro/corona islandese, si applica il tasso di cambio pubblicato alla stessa data dalla banca centrale islandese.

    Ai fini dei limiti successivi e delle tariffe massime di cui all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 2 e all’articolo 13, paragrafo 2, i tassi di cambio di riferimento applicati per determinare i valori rivisti sono, nel caso della corona islandese e in assenza di una pubblicazione corrispondente della Banca centrale europea, la media dei tassi di cambio pubblicati dalla banca centrale islandese due, tre e quattro mesi prima della data a decorrere dalla quale si applicano tali valori.” »

    Articolo 2

    I testi del regolamento (UE) n. 531/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012 oppure, se posteriore, il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Atle LEIKVOLL


    (1)  GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.

    (2)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32.

    (3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


    Top