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Document 22012D0158
Decision of the EEA Joint Committee No 158/2012 of 28 September 2012 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2012, del 28 settembre 2012 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2012, del 28 settembre 2012 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 341 del 13.12.2012, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/8 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 158/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (1). |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 1007/2011 abroga la direttiva 73/44/CEE (2) del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE (3) e 2008/121/CE (4) integrate nell’accordo SEE che devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XI dell’allegato II dell’accordo SEE è modificato come segue:
1. |
È soppresso il testo dei punti 3 (direttiva 73/44/CEE del Consiglio), 4a (direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 4c (direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio). |
2. |
Dopo il punto 4c (direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il punto seguente:
|
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) n. 1007/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo SEE (5).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1.
(2) GU L 83 del 30.3.1973, pag. 1.
(3) GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1.
(4) GU L 19 del 23.1.2009, pag. 29.
(5) È stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.