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Document 22012D0157
Decision of the EEA Joint Committee No 157/2012 of 28 September 2012 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 157/2012, del 28 settembre 2012 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 157/2012, del 28 settembre 2012 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 341 del 13.12.2012, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/7 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 157/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
il regolamento (UE) n. 64/2012 della Commissione, del 23 gennaio 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) (1) deve essere integrato nell’accordo SEE. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 65/2012 della Commissione, del 24 gennaio 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo agli indicatori di cambio marcia e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) deve essere integrato nell’accordo SEE. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
Al punto 45zx (direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
al punto 45zzl [regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione] è aggiunto il testo seguente: «modificato da:
|
3. |
Dopo il punto 45zzn [Regolamento (UE) n. 130/2012 della Commissione] è aggiunto il punto seguente:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) n. 64/2012 e (UE) n. 65/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 28 del 31.1.2012, pag. 1.
(2) GU L 28 del 31.1.2012, pag. 24.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.