This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22012D0133
Decision of the EEA Joint Committee No 133/2012 of 13 July 2012 amending Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 133/2012, del 13 luglio 2012 , che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 133/2012, del 13 luglio 2012 , che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
GU L 309 del 8.11.2012, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
8.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/13 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 133/2012
del 13 luglio 2012
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 113/2012 del 15 giugno 2012 (1). |
(2) |
L’allegato XIII dell’accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2011, del 19 luglio 2011 (2), che integra nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (3). |
(3) |
Le parti contraenti intendono garantire ai vettori aerei EFTA (4) il diritto di prestare servizi aerei dagli Stati membri dell’Unione alla Svizzera e viceversa. |
(4) |
Le parti contraenti intendono inoltre garantire ai vettori aerei della Comunità il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato EFTA alla Svizzera e viceversa. |
(5) |
A tal fine il Comitato misto SEE deve riconoscere, a condizioni di reciprocità, ai vettori aerei svizzeri il diritto di operare dagli Stati membri dell’Unione agli Stati EFTA e viceversa. |
(6) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il punto 64a [regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:
1) |
l’attuale adattamento b) è rinumerato come adattamento c); |
2) |
dopo l’adattamento a) è inserito l’adattamento seguente:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 14 luglio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE, siano pervenute al Comitato misto SEE (6), oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e la Svizzera che concede ai vettori aerei EFTA il diritto di prestare servizi aerei dagli Stati membri dell’Unione europea alla Svizzera e viceversa, da un lato, o dell’accordo tra gli Stati EFTA e la Svizzera che concede ai vettori aerei della Comunità il diritto di prestare servizi aerei dalla Svizzera agli Stati EFTA e viceversa, dall’altro.
Articolo 3
Il presidente del Comitato misto SEE notifica alla Svizzera l’adozione della presente decisione nonché, se del caso, l’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 270 del 4.10.2012, pag. 37.
(2) GU L 262 del 6.10.2011, pag. 62.
(3) GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.
(4) A norma dell’articolo 2, lettera b), dell’accordo SEE, nella presente decisione per «EFTA» si intende «EFTA-SEE».
(5) A norma dell’articolo 2, lettera b), dell’accordo SEE, per ‘EFTA’ si intende ‘EFTA-SEE’.” »
(6) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.