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Document 22012D0124
Decision of the EEA Joint Committee No 124/2012 of 13 July 2012 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 124/2012, del 13 luglio 2012 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 124/2012, del 13 luglio 2012 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
GU L 309 del 8.11.2012, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
8.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/2 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 124/2012
del 13 luglio 2012
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 104/2012 del 15 giugno 2012 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1276/2011 della Commissione, dell’8 dicembre 2011, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al trattamento per l’uccisione di parassiti vitali in prodotti della pesca destinati al consumo umano (2). |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32011 R 1276: Regolamento (UE) n. 1276/2011 della Commissione, dell’8 dicembre 2011 (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 39).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 1276/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 14 luglio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 270 del 4.10.2012, pag. 3.
(2) GU L 327 del 9.12.2011, pag. 39.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.