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Document 22012D0119

Decisione del Comitato misto SEE n. 119/2012, del 15 giugno 2012 , che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

GU L 270 del 4.10.2012, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/119/oj

4.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 119/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 98/2012 del 30 aprile 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda la struttura delle relazioni sulla qualità e la trasmissione dei dati (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 7c [regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XXI dell’accordo è inserito il seguente punto:

«7ca.

32011 R 1051: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda la struttura delle relazioni sulla qualità e la trasmissione dei dati (GU L 276 del 21.10.2011, pag. 13).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (3), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 118/2012 del 15 giugno 2012 (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 248 del 13.9.2012, pag. 36.

(2)  GU L 276 del 21.10.2011, pag. 13.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(4)  Cfr. pag. 41 della presente Gazzetta ufficiale.


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