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Document 22012D0118

Decisione del Comitato misto SEE n. 118/2012, del 15 giugno 2012 , che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

GU L 270 del 4.10.2012, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/118(2)/oj

4.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 118/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 98/2012 del 30 aprile 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo (2).

(3)

Il regolamento (UE) n. 692/2011 ha abrogato la direttiva 95/57/CE del Consiglio (3), che è integrata nell’allegato XXI dell’accordo SEE.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XXI dell’accordo SEE,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 7c (direttiva 95/57/CE del Consiglio) dell’allegato XXI dell'accordo è sostituito da quanto segue:

«32011 R 0692: Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il Liechtenstein è dispensato dal raccogliere i dati richiesti dall’allegato II del presente regolamento.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 692/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 248 del 13.9.2012, pag. 36.

(2)  GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17.

(3)  GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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