EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0084

Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2012, del 30 aprile 2012 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

GU L 248 del 13.9.2012, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/84/oj

13.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 84/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 47/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 890/2010 della Commissione, dell’8 ottobre 2010, che modifica, per quanto riguarda la sostanza derquantel, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 914/2010 della Commissione, del 12 ottobre 2010, che modifica, per quanto riguarda la sostanza salicilato di sodio, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32010 R 0890: Regolamento (UE) n. 890/2010 della Commissione, dell’8 ottobre 2010 (GU L 266 del 9.10.2010, pag. 1),

32010 R 0914: Regolamento (UE) n. 914/2010 della Commissione, del 12 ottobre 2010 (GU L 269 del 13.10.2010, pag. 5).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 890/2010 e (UE) n. 914/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 27.

(2)  GU L 266 del 9.10.2010, pag. 1.

(3)  GU L 269 del 13.10.2010, pag. 5.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Top