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Document 22012D0006

Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2012, del 10 febbraio 2012 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

GU L 161 del 21.6.2012, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/6(2)/oj

21.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 6/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 113/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1060/2008 della Commissione, del 7 ottobre 2008, che sostituisce gli allegati I, III, IV, VI, VII, XI e XV della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 385/2009 della Commissione, del 7 maggio 2009, che sostituisce l’allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (Direttiva quadro) (5).

(6)

La direttiva 2007/46/CE abroga la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (6), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(7)

Il regolamento (CE) n. 78/2009 abroga le direttive 2003/102/CE (7) e 2005/66/CE (8) del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono state integrate nell’accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

il testo dei punti 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio), 45zd (direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 45zm (direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso;

2)

dopo il punto 45zw (direttiva 2009/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto quanto segue:

«45zx.

32007 L 0046: Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1), modificata da:

32008 R 1060: Regolamento (CE) n. 1060/2008 della Commissione, del 7 ottobre 2008 (GU L 292 del 31.10.2008, pag. 1),

32009 R 0078: Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009 (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1),

32009 R 0385: Regolamento (CE) n. 385/2009 della Commissione, del 7 maggio 2009 (GU L 118 del 13.5.2009, pag. 13).

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a)

all’allegato VII, il seguente testo è aggiunto alla sezione 1 del punto 1 e al punto 1.1 dell’appendice:

“IS per l’Islanda,

FL per il Liechtenstein,

16 per la Norvegia”;

b)

all’allegato IX, il seguente testo è aggiunto nella tabella al punto 47 del CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE:

Islanda:

Liechtenstein:

Norvegia:

45zy.

32009 R 0078: Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

nell’allegato IV, al punto 1.1, viene aggiunto quanto segue:

“—

IS per l’Islanda,

FL per il Liechtenstein,

16 per la Norvegia”.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1060/2008, (CE) n. 78/2009 e (CE) n. 385/2009 e della direttiva 2007/46/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (9).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 341 del 22.12.2011, pag. 74.

(2)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3)  GU L 292 del 31.10.2008, pag. 1.

(4)  GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1.

(5)  GU L 118 del 13.5.2009, pag. 13.

(6)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(7)  GU L 321 del 6.12.2003, pag. 15.

(8)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 37.

(9)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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