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Document 22012D0003

    Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2012, del 10 febbraio 2012 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

    GU L 161 del 21.6.2012, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/3(2)/oj

    21.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 161/5


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 3/2012

    del 10 febbraio 2012

    che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 124/2011 del 2 dicembre 2011 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell’Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/322/UE della Commissione, del 27 maggio 2011, che modifica gli allegati I e II della decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria (3).

    (4)

    Il regolamento (UE) n. 517/2011 abroga il regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione (4), che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

    (5)

    La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il punto I dell’allegato I dell’accordo è così modificato:

    1)

    al secondo trattino (decisione 2009/861/CE della Commissione) del punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:», è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32011 D 0322: Decisione 2011/322/UE della Commissione, del 27 maggio 2011 (GU L 143 del 31.5.2011, pag. 41).»;

    2)

    al punto 8b [regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32011 R 0517: Regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011 (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 45).»;

    3)

    il testo del punto 28 [regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione] della parte 7.2 è soppresso;

    4)

    al punto 53 [regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione] della parte 7.2 è aggiunto quanto segue:

    « , modificato da:

    32011 R 0517: Regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011 (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 45).»;

    5)

    dopo il punto 54 [regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione] della parte 7.2 è aggiunto il seguente punto:

    «55.

    32011 R 0517: Regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell’Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 45).»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (UE) n. 517/2011 e della decisione 2011/322/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente f.f.

    Gianluca GRIPPA


    (1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 3.

    (2)  GU L 138 del 26.5.2011, pag. 45.

    (3)  GU L 143 del 31.5.2011, pag. 41.

    (4)  GU L 211 dell’1.8.2006, pag. 4.

    (5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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