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Document 22012A0229(01)

    Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea

    GU L 57 del 29.2.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/exch_let/2012/105/oj

    Related Council decision
    Related Council decision

    29.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 57/3


    TRADUZIONE

    ACCORDO

    in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea

    1.   Lettera della Federazione russa

    Ginevra, 16 dicembre 2011

    Signori,

    A seguito dei negoziati tra la Federazione russa e l’Unione europea (di seguito le «parti»), le parti convengono che i contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea, soggetti ai dazi all’esportazione, siano applicati nel modo seguente:

    la Federazione russa, rappresentata dal governo della Federazione russa, apre i contingenti tariffari in base all’elenco delle concessioni e degli impegni sulle merci sul quale si è impegnata nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, compresa la parte di contingenti assegnata all’Unione europea su base annuale. La Federazione russa rilascia licenze di esportazione in base a documenti di importazione pertinenti emessi dall’Unione europea, a condizione che gli esportatori russi soddisfino tutti i requisiti applicabili all’esportazione. L’Unione europea gestisce la parte di contingenti tariffari che le è assegnata mediante le sue procedure interne. La Federazione russa non applica limiti o suddivisioni nell’ambito della parte di continenti tariffari assegnata all’Unione europea,

    ogni tre mesi le autorità competenti delle parti scambiano dati sull’utilizzazione dei contingenti tariffari. Le modalità tecniche, compresi i particolari della cooperazione tra le autorità della Federazione russa e dell’Unione europea, nonché le procedure amministrative, sono fissate dalle autorità competenti delle parti entro l’entrata in vigore dell’accordo di cui alla presente lettera.

    Qualora l’Unione europea confermi la sua approvazione dell’accordo di cui alla presente, propongo che detta lettera e la lettera di risposta dell’Unione europea costituiscano l’accordo tra la Federazione russa e l’Unione europea per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e che questo accordo entri in vigore alla data in cui le parti scambiano notifiche scritte attestanti il completamento delle rispettive procedure interne.

    Il presente accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio.

    Vogliate gradire, Signori, i sensi della mia più alta considerazione.

    Per la Federazione russa

    2.   Lettera dell’Unione europea

    Ginevra, 16 dicembre 2011

    Signora ministro,

    ci pregiamo comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

    «A seguito dei negoziati tra la Federazione russa e l’Unione europea (di seguito le “parti”), le parti convengono che i contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea, soggetti ai dazi all’esportazione, siano applicati nel modo seguente:

    la Federazione russa, rappresentata dal governo della Federazione russa, apre i contingenti tariffari in base all’elenco delle concessioni e degli impegni sulle merci sul quale si è impegnata nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, compresa la parte di contingenti assegnata all’Unione europea su base annuale. La Federazione russa rilascia licenze di esportazione in base a documenti di importazione pertinenti emessi dall’Unione europea, a condizione che gli esportatori russi soddisfino tutti i requisiti applicabili all’esportazione. L’Unione europea gestisce la parte di contingenti tariffari che le è assegnata mediante le sue procedure interne. La Federazione russa non applica limiti o suddivisioni nell’ambito della parte di continenti tariffari assegnata all’Unione europea,

    ogni tre mesi le autorità competenti delle parti scambiano dati sull’utilizzazione dei contingenti tariffari. Le modalità tecniche, compresi i particolari della cooperazione tra le autorità della Federazione russa e dell’Unione europea, nonché le procedure amministrative, sono fissate dalle autorità competenti delle parti entro l’entrata in vigore dell’accordo di cui alla presente lettera.

    Qualora l’Unione europea confermi la sua approvazione dell’accordo di cui alla presente, propongo che detta lettera e la lettera di risposta dell’Unione europea costituiscano l’accordo tra la Federazione russa e l’Unione europea per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e che questo accordo entri in vigore alla data in cui le parti scambiano notifiche scritte attestanti il completamento delle rispettive procedure interne.

    Il presente accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio.»

    Mi pregio confermarLe l’accordo dell’Unione europea sul contenuto di questa lettera.

    Voglia gradire, signora ministro, i sensi della nostra più alta considerazione.

    Per l’Unione europea


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