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Document 22011D0156

Decisione del Comitato misto SEE n. 156/2011, del 2 dicembre 2011 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

GU L 76 del 15.3.2012, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/156/oj

15.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 156/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Il regolamento (UE) n. 920/2010 abroga, con effetto dal 1o gennaio 2010, il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione (3), che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere soppresso ai sensi del medesimo.

(4)

La decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (4) non è stata integrata nell’accordo. Di conseguenza, i requisiti specifici in termini di comunicazione dei dati di cui alla decisione non si applicano agli Stati EFTA.

(5)

Gli Stati EFTA sono inseriti nel catalogo delle operazioni dell’Unione europea (EUTL), il cui amministratore centrale svolge i suoi compiti per quanto riguarda questi Stati. L’Autorità di vigilanza EFTA è l’organo abilitato a impartire all’amministratore centrale le istruzioni necessarie per quanto riguarda le disposizioni connesse all’applicazione del regolamento (UE) n. 920/2010 per gli Stati EFTA.

(6)

A norma della decisione del Comitato misto SEE n. 146/2007, l’Islanda è esentata dall’obbligo di presentare un piano nazionale di assegnazione delle quote per il periodo 2008-2012. Di conseguenza, le disposizioni del regolamento relative all’assegnazione di quote ai gestori di impianti nel periodo 2008-2012 non devono applicarsi all’Islanda.

(7)

A norma della decisione del Comitato misto SEE n. 146/2007, gli impianti fissi dell’Islanda che sarebbero rientrati nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE per il periodo 2008-2012 sono stati esentati dall’applicazione della direttiva per il periodo in questione. L’Islanda, quindi, non ha istituito un registro nazionale in relazione al sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS) dell’UE. Occorre pertanto adeguare la scadenza fissata per l’avvio della procedura di apertura dei conti di deposito dei gestori nel registro dell’Unione. Nel caso di impianti fissi islandesi per i quali l’autorità competente abbia già rilasciato un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, la procedura inizierà il giorno dell’entrata in vigore della presente decisione o, se successivo, il giorno in cui il registro dell’Unione sarà operativo per l’Islanda.

(8)

La tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione contenuta nell’EUTL deve riflettere l’estensione dell’ETS agli Stati EFTA per le attività aeree. Di conseguenza, nella tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione deve figurare il numero di quote del capo II da assegnare nel 2012.

(9)

Le parti contraenti convengono che la natura specifica dell’ETS e il relativo sistema standardizzato e sicuro di registri di cui alla direttiva 2003/87/CE, che prevede l’istituzione di un registro dell’Unione, richiedono norme speciali sull’archiviazione dei dati e sull’accesso per quanto riguarda il registro dell’Unione onde garantire che le quote di emissioni dei gas a effetto serra conformi alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto e i trasferimenti di tali quote siano compatibili con gli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto.

(10)

Le parti contraenti riconoscono che è indispensabile concedere alle autorità incaricate dell’applicazione della legge e alle autorità fiscali di una parte contraente, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea, a Europol e agli amministratori nazionali delle parti contraenti il diritto di ottenere determinati dati archiviati nel registro dell’Unione e nell’EUTL, in casi chiaramente specificati, a fini di indagine, rilevamento e lotta antifrode, a fini fiscali o di applicazione della legge, di lotta al riciclaggio, finanziamento del terrorismo o reati gravi ai sensi dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 920/2010.

(11)

Le parti contraenti ricordano che, per quanto riguarda la concessione di diritti di informazione a norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 920/2010, resta inteso che la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, l’amministrazione fiscale e l’applicazione della legge non rientrano nel campo di applicazione dell’accordo SEE e che pertanto il regolamento non conferisce alle istituzioni menzionate diritti diversi da quelli esplicitamente citati al suo articolo 75,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 21an [regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo è sostituito da quanto segue:

«32010 R 0920: Regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 270 del 14.10.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come di seguito:

a)

gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni riguardanti gli Stati EFTA, i loro gestori e gli operatori aerei da essi gestiti sono registrati nel catalogo delle operazioni dell’Unione europea (EUTL).

L’amministratore centrale è competente a svolgere i compiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda gli Stati EFTA, i loro gestori o gli operatori aerei da essi gestiti;

b)

le disposizioni relative all’assegnazione di quote ai gestori di impianti per il periodo 2008-2012 non si applicano all’Islanda;

c)

all’articolo 6, paragrafo 5, è aggiunta la frase seguente:

“L’Autorità di vigilanza EFTA coordina l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento con gli amministratori dei registri di ciascuno Stato EFTA e con l’amministratore centrale.”;

d)

all’articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

“4.   In relazione a impianti fissi islandesi per i quali l’autorità competente abbia rilasciato un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra prima dell’entrata in vigore della presente decisione, la procedura di apertura dei conti di deposito dei gestori nel registro dell’Unione inizierà il giorno dell’entrata in vigore della presente decisione o, se successivo, il giorno in cui il registro dell’Unione sarà operativo per l’Islanda.”;

e)

l’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), recita:

“Il numero totale di quote del capo II da assegnare nello Spazio economico europeo nel 2012;”

f)

all’articolo 35, paragrafo 2, e all’articolo 37, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

“Per quanto riguarda le tabelle dei piani nazionali di assegnazione degli Stati EFTA, l’amministratore centrale riceve istruzioni dall’Autorità di vigilanza EFTA.”;

g)

all’articolo 36 e all’articolo 38, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

“Per quanto riguarda le decisioni riguardanti l’assegnazione delle quote adottate dagli Stati EFTA, l’amministratore centrale riceve istruzioni dall’Autorità di vigilanza EFTA.”;

h)

all’articolo 65 è aggiunto il seguente paragrafo:

“6.   Per quanto riguarda i registri degli Stati EFTA, l’amministratore centrale riceve istruzioni dall’Autorità di vigilanza EFTA.”;

i)

all’allegato XII, per “Quantità di quote del capo II in tutta l’Unione nel 2012” s’intende la quantità di quote del capo II in tutto il SEE nel 2012 stabilita dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2011 del 20 luglio 2011.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 920/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011 o, se posteriore, il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 341 del 22.12.2011, pag. 87.

(2)  GU L 270 del 14.10.2010, pag. 1.

(3)  GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1.

(4)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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