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Document 22011D0154

    Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2011, del 2 dicembre 2011 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

    GU L 76 del 15.3.2012, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/154(2)/oj

    15.3.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 76/38


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 154/2011

    del 2 dicembre 2011

    che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/888/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica delle decisioni 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE, 2005/342/CE, 2005/343/CE, 2005/344/CE, 2005/360/CE, 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2007/506/CE e 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti (3),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato XX dell’accordo è così modificato:

    1)

    ai punti 2d (decisione 2006/799/CE della Commissione), 2da (decisione 2007/64/CE della Commissione) e 2y (decisione 2007/506/CE della Commissione) viene aggiunto quanto segue:

    «, modificata da:

    32009 D 0888: Decisione 2009/888/CE della Commissione, del 30 novembre 2009 (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 43).»;

    2)

    ai punti 2e (decisione 2003/200/CE della Commissione), 2o (decisione 2002/747/CE della Commissione), 2q (decisione 2005/341/CE della Commissione), 2r (decisione 2005/342/CE della Commissione), 2s (decisione 2005/343/CE della Commissione), 2t (decisione 2005/344/CE della Commissione), 2u (decisione 2005/360/CE della Commissione) e 2x (decisione 2002/741/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32009 D 0888: Decisione 2009/888/CE della Commissione, del 30 novembre 2009 (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 43).»;

    3)

    dopo il punto 2zb (decisione 2010/18/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:

    «2zc.

    32007 D 0742: Decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 14), modificata da:

    32009 D 0888: Decisione 2009/888/CE della Commissione, del 30 novembre 2009 (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 43).»

    Articolo 2

    I testi delle decisioni 2007/742/CE e 2009/888/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Kurt JÄGER


    (1)  GU L 341 del 22.12.2011, pag. 87.

    (2)  GU L 301 del 20.11.2007, pag. 14.

    (3)  GU L 318 del 4.12.2009, pag. 43.

    (4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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