Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011D0093

Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2011, del 20 luglio 2011 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

GU L 262 del 6.10.2011, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/93(2)/oj

6.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/65


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 93/2011

del 20 luglio 2011

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 87/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/389/UE della Commissione, del 30 giugno 2011, relativa alla quantità, per tutta l’Unione, delle quote di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (2).

(3)

In conformità dell’adattamento be), primo comma, del punto 21al dell’allegato XX dell’accordo (direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), l’Autorità di vigilanza EFTA ha comunicato i dati sul numero complessivo di quote, sul numero di quote da mettere all’asta, sul numero di quote da porre nella riserva speciale e sul numero di quote a titolo gratuito relativi ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi. Tali quantità sono determinate aritmeticamente a partire dalla quantità di emissioni storiche del trasporto aereo fissate dalla decisione del Comitato misto SEE n. 87/2011 del 1o luglio 2011 applicando le stesse percentuali usate per calcolare la quantità totale di quote da assegnare, da vendere all’asta, da porre nella riserva speciale e da assegnare a titolo gratuito nell’Unione.

(4)

In base allo stesso testo di adattamento, il Comitato misto SEE decide in merito ai dati SEE relativi al numero complessivo di quote, al numero di quote da mettere all’asta, al numero di quote da porre nella riserva speciale e al numero di quote a titolo gratuito aggiungendo i dati pertinenti relativi ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi ai dati pertinenti validi per tutta l’Unione di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione 2011/389/UE della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21apb (decisione 2011/149/UE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo è inserito il punto seguente:

«21apc.

32011 D 0389: Decisione 2011/389/UE della Commissione, del 30 giugno 2011, relativa alla quantità, per tutta l’Unione, delle quote di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 173 dell’1.7.2011, pag. 13).

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della presente decisione si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“Il numero totale di quote di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 relative ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi è 1 885 617.

Il numero totale di quote per il SEE di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è 214 777 670.”;

b)

all’articolo 1, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“Il numero totale di quote di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1o gennaio 2013 relative ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi è 1 846 738.

Il numero totale di quote per il SEE di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1o gennaio 2013 è 210 349 264.”;

c)

all’articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“Il numero totale di quote di cui all’articolo 3 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 relative ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi è 282 843.

Il numero totale di quote per il SEE di cui all’articolo 3 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è 32 216 651.”;

d)

all’articolo 2, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“Il numero totale di quote di cui all’articolo 3 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1o gennaio 2013 relative ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi è 277 011.

Il numero totale di quote per il SEE di cui all’articolo 3 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1o gennaio 2013 è 31 552 390.”;

e)

all’articolo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“Il numero totale di quote di cui all’articolo 3 septies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE relative alla riserva speciale per i voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi è 443 216.

Il numero totale di quote per il SEE di cui all’articolo 3 septies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE relative alla riserva speciale è 50 483 824.”;

f)

all’articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“Il numero totale di quote di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 relative ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi è 1 602 774.

Il numero totale di quote per il SEE di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è 182 561 019.”;

g)

all’articolo 4, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“Il numero totale di quote di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1o gennaio 2013 relative ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi è 1 514 325.

Il numero totale di quote per il SEE di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1o gennaio 2013 è 172 486 396.”»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/389/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  Cfr. pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 173 dell’1.7.2011, pag. 13.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Top