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Document 22011D0089

    Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2011, del 1 o luglio 2011 , che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

    GU L 262 del 6.10.2011, p. 61–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/89(2)/oj

    6.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 262/61


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 89/2011

    del 1o luglio 2011

    che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 58/2011 del 20 maggio 2011 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (2),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Dopo il punto 4ba [regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione] dell’allegato XXI dell’accordo viene aggiunto il seguente punto:

    «4bb.

    32010 R 1097: Regolamento (CE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1).»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (UE) n. 1097/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Kurt JÄGER


    (1)  GU L 196 del 28.7.2011, pag. 41.

    (2)  GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1.

    (3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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