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Document 22011D0087
Decision of the EEA Joint Committee No 87/2011 of 1 July 2011 amending Annex XX (Environment) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 87/2011, del 1 o luglio 2011 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 87/2011, del 1 o luglio 2011 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
GU L 262 del 6.10.2011, p. 59–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
6.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 262/59 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 87/2011
del 1o luglio 2011
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 57/2011 del 20 maggio 2011 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/149/UE della Commissione, del 7 marzo 2011, sulle emissioni storiche del trasporto aereo ai sensi dell’articolo 3 quater, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (2). |
(3) |
In conformità dell’adattamento bb) del punto 21al dell’allegato XX dell’accordo (direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), l’Autorità di vigilanza EFTA ha comunicato i dati sulle emissioni storiche del trasporto aereo relativi ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi. Questi dati sono stati stabiliti in collaborazione con Eurocontrol applicando lo stesso metodo utilizzato per il calcolo delle emissioni storiche del trasporto aereo nell’UE. |
(4) |
Conformemente al testo del medesimo adattamento, il Comitato misto SEE decide in merito alle emissioni storiche del trasporto aereo nel SEE aggiungendo i dati relativi ai voli effettuati all’interno del territorio e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi alle emissioni storiche del trasporto aereo nell’UE di cui all’articolo 1 della decisione 2011/149/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 21apa (decisione 2009/450/CE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo è inserito il punto seguente:
«21apb. |
32011 D 0149: Decisione 2011/149/UE della Commissione, del 7 marzo 2011, sulle emissioni storiche del trasporto aereo ai sensi dell’articolo 3 quater, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 61 dell’8.3.2011, pag. 42). Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue. All’articolo 1 sono aggiunti i seguenti paragrafi: “Le emissioni storiche del trasporto aereo relative ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi sono fissate a 1 943 935 tonnellate di CO2. Le emissioni storiche del trasporto aereo nel SEE sono fissate a 221 420 279 tonnellate di CO2.”» |
Articolo 2
I testi della decisione 2011/149/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 196 del 28.7.2011, pag. 39.
(2) GU L 61 dell’8.3.2011, pag. 42.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.