Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011D0074

    Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2011, del 1 o luglio 2011 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 262 del 6.10.2011, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/74(2)/oj

    6.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 262/31


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 74/2011

    del 1o luglio 2011

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 33/2011 del 1o aprile 2011 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 276/2010 della Commissione, del 31 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (diclorometano, oli per lampade, liquidi accendigrill e composti organostannici) (3),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Sono aggiunti i seguenti trattini al punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo:

    «—

    32009 R 0552: Regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione del 22 giugno 2009 (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 7),

    32010 R 0276: Regolamento (UE) n. 276/2010 della Commissione del 31 marzo 2010 (GU L 86 dell’1.4.2010, pag. 7).»

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti (CE) n. 552/2009 e (UE) n. 276/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Kurt JÄGER


    (1)  GU L 171 del 30.6.2011, pag. 33.

    (2)  GU L 164 del 26.6.2009, pag. 7.

    (3)  GU L 86 dell’1.4.2010, pag. 7.

    (4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


    Top