Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011A0823(01)

    Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

    GU L 216 del 23.8.2011, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    Related Council decision

    22011A0823(01)

    Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

    Gazzetta ufficiale n. L 216 del 23/08/2011 pag. 0002 - 0004


    TRADUZIONE

    Accordo

    tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

    l’UNIONE EUROPEA, in prosieguo "l’UE",

    e

    la REPUBBLICA DI SERBIA,

    in prosieguo "le parti",

    CONSIDERANDO che le parti condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza;

    CONSIDERANDO che le parti convengono che è opportuno sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;

    CONSIDERANDO che, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra le parti;

    RICONOSCENDO che una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l’accesso alle informazioni classificate e relativo materiale delle parti, nonché lo scambio di tali informazioni e materiale;

    CONSAPEVOLI che detti accesso e scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono l’adozione di adeguate misure di sicurezza,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    1. Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, l’accordo tra l’UE e la Repubblica di Serbia sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ("l’accordo") si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma e settore, forniti dalle parti o tra esse scambiati.

    2. Ciascuna parte protegge le informazioni classificate ricevute dall’altra parte dalla divulgazione non autorizzata, conformemente ai termini stabiliti dal presente accordo ed alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti.

    Articolo 2

    Ai fini del presente accordo, per "informazioni classificate" si intende qualunque informazione o qualsiasi materiale, in qualsiasi forma:

    a) di cui una delle parti consideri necessaria la protezione, in quanto la divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare o ledere in varia misura gli interessi della Repubblica di Serbia o dell’UE o di uno o più dei suoi Stati membri; e

    b) che reca una classifica di sicurezza.

    Articolo 3

    Le istituzioni e gli organi dell’UE cui si applica il presente accordo sono: il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione europea ("il Consiglio"), il segretariato generale del Consiglio, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il servizio europeo per l’azione esterna "il SEAE") e la Commissione europea. Ai fini del presente accordo, le istituzioni e gli organi suddetti sono denominati "l’UE".

    Articolo 4

    Ciascuna delle parti e i relativi organi di cui all’articolo 3 provvedono a predisporre un sistema di sicurezza e misure di sicurezza, basati sui principi fondamentali e sulle norme minime di sicurezza definite nelle loro rispettive disposizioni legislative o regolamentari e rispecchiati nelle disposizioni di sicurezza da stabilire ai sensi dell’articolo 12, per assicurare che alle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.

    Articolo 5

    Ciascuna delle parti e i relativi organi di cui all’articolo 3:

    a) accordano alle informazioni classificate fornite dall’altra parte o con essa scambiate a norma del presente accordo una protezione almeno equivalente a quella loro accordata dalla parte fornitrice;

    b) assicurano che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo mantengano il contrassegno di classifica di sicurezza ad esse attribuito dalla parte fornitrice e non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto della parte fornitrice. La parte ricevente protegge le informazioni classificate conformemente alle disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classifica di sicurezza equivalente ai sensi dell’articolo 7;

    c) si astengono dall’utilizzare tali informazioni classificate a fini diversi da quelli stabiliti dall’originatore o da quelli per i quali le informazioni sono fornite o scambiate;

    d) non divulgano dette informazioni classificate a terzi o ad istituzioni o organi dell’UE diversi da quelli di cui all’articolo 3, senza il previo consenso scritto della parte fornitrice;

    e) non consentono l’accesso a informazioni classificate alle persone a meno che queste non abbiano una necessità di conoscere, non siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza e non siano state autorizzate dalla parte interessata;

    f) garantiscono la sicurezza degli impianti in cui sono custodite le informazioni classificate fornite dall’altra parte; e

    g) assicurano che tutte le persone che hanno accesso a informazioni classificate siano informate delle loro responsabilità per quanto riguarda la protezione delle informazioni in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

    Articolo 6

    1. Le informazioni classificate sono divulgate o comunicate in conformità del principio del consenso dell’originatore.

    2. Per la comunicazione a destinatari diversi dalle parti, la parte ricevente deciderà caso per caso in merito alla divulgazione o alla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso della parte fornitrice e in conformità al principio del consenso dell’originatore.

    3. Non è consentita alcuna comunicazione generica, a meno che le parti non abbiano concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro specifiche necessità.

    4. Nessuna disposizione del presente accordo costituisce una base per la comunicazione obbligatoria di informazioni classificate tra le parti.

    5. Le informazioni classificate ricevute dalla parte fornitrice possono essere fornite ad un contraente o potenziale contraente solo previo consenso scritto della parte fornitrice. Prima di tale comunicazione, la parte ricevente garantisce che il contraente o potenziale contraente, nonché i suoi impianti, sono in grado di proteggere le informazioni e dispongono di un nulla osta appropriato.

    Articolo 7

    Al fine di stabilire un livello equivalente di protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate tra le parti, le corrispondenza tra le classifiche di sicurezza è la seguente:

    UE | Repubblica di Serbia |

    RESTREINT UE | ИНТΕРНО РС o INTERNO RS |

    CONFIDENTIEL UE | ПОΒΕРЉИВО РС o POVERLJIVO RS |

    SECRET UE | СТРОГО ПОΒΕРЉИВО РС o STROGO POVERLJIVO RS |

    TRES SECRET UE/EU TOP SECRET | ДРЖАВНА ТАЈНА РС o DRŽAVNA TAJNA RS |

    Articolo 8

    1. Le parti assicurano che tutte le persone che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso oppure le cui mansioni o funzioni possono consentire l’accesso ad informazioni classificate CONFIDENTIEL UE, ПОΒΕРЉИВО РС o POVERLJIVO RS o a un livello superiore, fornite o scambiate a norma del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.

    2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, avere accesso a informazioni classificate.

    Articolo 9

    Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità di cui all’articolo 12 effettuano consultazioni e visite di valutazione reciproche sulla sicurezza per valutare l’efficacia delle disposizioni di sicurezza che rientrano nelle rispettive competenze, da stabilire ai sensi di detto articolo.

    Articolo 10

    1. Ai fini del presente accordo:

    a) per quanto riguarda l’UE, tutta la corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio e inoltrata dal/la medesimo/a agli Stati membri e agli organi di cui all’articolo 3, fatto salvo il paragrafo 2;

    b) per quanto riguarda la Repubblica di Serbia, tutta la corrispondenza è inviata tramite l’ufficio del Consiglio per la sicurezza nazionale e la protezione delle informazioni classificate.

    2. Tuttavia, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell’altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di conoscere. Per quanto riguarda l’UE, tale corrispondenza è inviata, secondo i casi, attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio, il Chief Registry Officer della Commissione europea o il Chief Registry Officer del SEAE. Per quanto riguarda la Repubblica di Serbia, tale corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer della missione della Repubblica di Serbia presso l’UE.

    Articolo 11

    Il ministro degli Affari esteri della Repubblica di Serbia, il segretario generale del Consiglio e il membro della Commissione europea responsabile delle questioni inerenti alla sicurezza vigilano sull’applicazione del presente accordo.

    Articolo 12

    1. Ai fini dell’applicazione del presente accordo, le tre autorità qui di seguito designate, sotto la direzione e a nome dei rispettivi superiori gerarchici, stabiliscono le disposizioni di sicurezza allo scopo di definire le norme per la protezione reciproca delle informazioni classificate oggetto del presente accordo:

    - l’ufficio del Consiglio per la sicurezza nazionale e la protezione delle informazioni classificate, per le informazioni classificate fornite dalla Repubblica di Serbia a norma del presente accordo,

    - il servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, per le informazioni classificate fornite all’UE a norma del presente accordo,

    - la direzione della sicurezza della Commissione europea, per le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo all’interno della Commissione europea e dei suoi locali.

    2. Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informazioni classificate a norma del presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui al paragrafo 1 convengono che la parte ricevente è in grado di proteggere le informazioni in maniera conforme alle modalità di sicurezza da stabilire ai sensi di tale paragrafo.

    Articolo 13

    1. L’autorità competente di ciascuna delle parti di cui all’articolo 12 informa immediatamente l’autorità competente dell’altra parte di eventuali casi provati o sospetti di divulgazione non autorizzata o di perdita di informazioni classificate fornite da tale parte, e conduce indagini e ne riferisce i risultati all’altra parte.

    2. Le autorità competenti di cui all’articolo 12 stabiliscono le procedure da seguire in tali casi.

    Articolo 14

    Ciascuna parte si fa carico delle spese che le derivano dall’applicazione del presente accordo.

    Articolo 15

    Nessuna disposizione del presente accordo modifica gli accordi o i regimi in vigore tra le parti, né gli accordi tra la Repubblica di Serbia e gli Stati membri dell’UE. Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate oggetto del presente accordo, a condizione che essi non siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente accordo.

    Articolo 16

    Eventuali divergenze tra le parti relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono trattate per via negoziale tra le stesse. Nel corso dei negoziati entrambe le parti continuano ad assolvere tutti i rispettivi obblighi a norma del presente accordo.

    Articolo 17

    1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

    2. Ciascuna parte notifica all’altra parte eventuali modifiche delle proprie disposizioni legislative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo.

    3. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche a richiesta di una delle parti.

    4. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l’assenso comune delle parti. Essa entra in vigore in seguito a notifica reciproca come previsto dal paragrafo 1.

    Articolo 18

    Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all’altra parte. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall’altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti ai sensi delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo continuano a essere protette conformemente alle disposizioni in esso contenute.

    In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

    Fatto a Belgrado, addì ventisei maggio duemilaundici, in due copie ciascuna in lingua inglese.

    Per l’Unione europea

    Per la Repubblica di Serbia

    --------------------------------------------------

    Top