EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010D0043

Decisione del Comitato misto SEE n. 43/2010, del 30 aprile 2010 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

GU L 181 del 15.7.2010, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/43(3)/oj

15.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 43/2010

del 30 aprile 2010

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 3/2010 del 29 gennaio 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/786/CE della Commissione, del 26 ottobre 2009, che dispensa il Regno Unito da taluni obblighi in materia di applicazione della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’Avena strigosa Schreb (2).

(3)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 78 (decisione 2008/462/CE della Commissione) del capitolo III dell’allegato I dell’accordo è inserito il seguente punto:

«79.

32009 D 0786: decisione 2009/786/CE della Commissione, del 26 ottobre 2009, che dispensa il Regno Unito da taluni obblighi in materia di applicazione della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’Avena strigosa Schreb. (GU L 281 del 28.10.2009, pag. 5).»

Articolo 2

I testi della decisione 2009/786/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 101 del 22.4.2010, pag. 9.

(2)  GU L 281 del 28.10.2009, pag. 5.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Top